La prostituzione, da sola, non giustifica il foglio di via obbligatorio

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Non è sufficiente a giustificare il foglio di via obbligatorio l'esclusivo esercizio della prostituzione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 856 depositata in data 12 gennaio 2015, con cui è stata disposta la disapplicazione del foglio di via adottato dalla Questura a carico di una donna esercente la professione di prostituta.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto il presente provvedimento amministrativo illegittimo in quanto esclusivamente disposto sul presupposto dell’esercizio della prostituzione.

Viceversa, secondo i giudici di legittimità, il medesimo avrebbe dovuto basarsi su elementi concreti di fatto da cui dedurre che il soggetto interessato fosse dedito alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale dei minorenni, la sanità e sicurezza pubblica, ai sensi della Legge 1423/1956.

Nel provvedimento in contestazione tuttavia non si faceva riferimento ad alcuna fattispecie di reato che giustificasse tale pericolosità sociale.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 40 - Nessun foglio di via se non ci sono reati

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