La promozione scolastica del minore esclude il reato

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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 35705 del 5 ottobre 2010, hanno confermato la decisione di assoluzione disposta dal Giudice di pace di Roma nei confronti di due genitori accusati di non aver osservato l'obbligo dell'istruzione elementare verso i propri figli. 

Secondo la Corte di legittimità – che ha condiviso sul punto la posizione del giudice di merito – il fatto che i minori, nonostante le assenze a scuola, avessero ricevuto l'istruzione necessaria per essere promossi rendeva insussistente il reato contestato per come punito dall'articolo 731 del Codice penale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 – Assenza colpevole se dà la bocciatura – A. Gal.

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