La procura deve avere la stessa forma del relativo negozio

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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza del 15 giugno 2010 n. 14292 hanno affermato, in materia di contratti, il principio secondo cui “la procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto”.

I giudici hanno sottolineato come la diffida ad adempiere sia da considerare alla stregua di un contratto potendo essa incidere sulla sorte di un rapporto attraverso l’automatica risoluzione del vincolo contrattuale qualora l'intimato non adempia nel termine fissato, senza passare per il giudice. E' quindi soggetta alle norme sulla rappresentanza secondo cui la procura deve essere rilasciata nella stessa forma prevista per il negozio a cui è collegata.

Poiché dunque la diffida deve essere rivolta all’inadempiente per iscritto, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente “solenne” della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi a essere risolto.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VII – La diffida ha sempre la forma scritta - Ciccia

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