La plusvalenza per azioni comunitarie non è soggetta ad Ires

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1553 del 3 febbraio 2012, ha stabilito che non è assoggettabile ad Ires la plusvalenza realizzata da una società italiana con la sottoscrizione di azioni di una società estera.

I giudici, richiamando il D.Lgs n. 544/1992, attuativo della direttiva comunitaria 90/434/Ce, hanno confermato che – secondo l'articolo 3 della direttiva – la residenza fiscale della società è determinante per l'assoggettamento fiscale.

Nel caso in questione, la società era residente all'estero. Quindi, le plusvalenze realizzate concorrono alla realizzazione del reddito imponibile solo quando distribuite ai soci.

La sentenza nasce da un ricorso presentato da una società italiana avverso un avviso di accertamento che rettificava il reddito imponibile dichiarato iscrivendo all'attivo anche la plusvalenza realizzata con le azioni emesse da una società olandese.
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