La pena deve seguire, non precedere, il fatto criminoso

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Secondo la Consulta – sentenza n. 198 dell'11 luglio 2014 - non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 657, comma 4, del Codice di procedura penale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

La norma censurata è quella ai sensi della quale, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena che deve essere eseguita.

Le ragioni dello sbarramento temporale

In particolare, secondo la Corte costituzionale lo sbarramento temporale contemplato nella norma si giustifica alla luce di due ordini di considerazioni.

In primo luogo, lo stesso è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una riserva di impunità utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti .

In secondo luogo, lo sbarramento risponde ad una fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena debba comunque seguire, e non già precedere, il fatto criminoso cui accede e che mira a sanzionare.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 13 - Si sottrae solo il carcere preventivo post-reato
  • ItaliaOggi, p. 22 – Custodia cautelare al futuro – Ciccia

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