La "peculiarità della fattispecie" non giustifica la compensazione delle spese di giudizio

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Il giudice può compensare le spese giudiziarie in tutto o in parte, ex art. 92 c.p.c., se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, da indicare esplicitamente in motivazione.

E l'esigenza della specifica motivazione non può dirsi soddisfatta quando la compensazione si basi sulla "peculiarità della fattispecie".

E' quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 8918, depositata il 5 maggio 2015, con cui ha accolto il ricorso di un conducente (nell'ambito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa), avverso la statuizione con cui il Tribunale, in sede di appello, aveva compensato le spese di giudizio tra le parti, pur con totale soccombenza dell'amministrazione resistente.

La Cassazione in proposito, ha ritenuto fondata la censura di parte ricorrente, rilevando come in effetti la compensazione sia ammessa solo in caso di soccombenza recisproca o di altri gravi motivi da esplicare in motivazione, mentre la formula impiegata nel caso di specie – in cui si fa solo riferimento alla "peculiarità della fattispecie"- è del tutto criptica e non può essere letta come un generico richiamo alle vicende di causa nel loro insieme, non meglio indicate.

Detta formula dunque – ha specificato la Suprema – non consente alcun controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione; ragioni che, ai sesi dell'art. 92 c.p.c. (in tal caso violato), devono essere sempre esplicitamente indicate.
Anche in
  • Il Sole24Ore – Norme e Tributi, pag. 42 – Se l'ufficio sbaglia, paga anche le spese di giudizio – Caprino

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