La partecipazione fattiva all’impresa familiare dà diritto alla divisione degli utili

Pubblicato il



Il titolare di una farmacia ricorre in Cassazione per negare al proprio collaboratore familiare il riconoscimento degli utili prodotti nei diversi anni in cui lo stesso ha prestato la propria attività di lavoro nell’attività commerciale. Le prove addotte a propria difesa dal titolare sono che: la scrittura privata era stata formata ai soli fini fiscali visto che il familiare non aveva prestato alcuna attività di tipo continuo; anche l’eventuale riconoscimento degli utili d’impresa non poteva essere ammesso dato che non veniva riconosciuto un effettivo accrescimento della produttività dell’azienda grazie all’apporto del partecipante.

Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14908 depositata in data 5 settembre 2012, ha condannato il titolare al pagamento degli utili.

Per la Corte l’esistenza dell’impresa privata può essere provata non solo nel caso in cui vi sia stata espressa pattuizione tra le parti mediante scrittura privata, ma anche nel caso di effettiva partecipazione del familiare all’attività d’impresa.

Dal momento che il collaboratore familiare svolgeva veri e propri turni di lavoro all’interno della farmacia ed inoltre si occupava anche di altri compiti esterni, comunque correlati al corretto andamento dell'attività dell'impresa familiare, ciò è sufficiente – secondo la sentenza - al riconoscimento del diritto di partecipazione agli utili aziendali. Tale diritto, infatti, prescinde dalla prova di un incremento della produttività dell'azienda e si fonda solo sulla dimostrazione della fattiva collaborazione all'attività della farmacia.

In conclusione, dunque, per i Supremi giudici, in tema di impresa familiare, la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili può risultare idonea, in difetto di prova contraria, a dimostrare sia la fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che l'entità della propria quota di partecipazione agli utili, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito