La nuova CIGS
Pubblicato il 15 ottobre 2015
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Il D.Lgs. n. 148/2015 ha regolamentato la nuova Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria introducendo rilevanti novità ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi.
Innanzitutto è necessario premettere che:
- alla CIGS si applicano le disposizioni generali di cui agli articoli da 1 a 8 del citato decreto legislativo;
- le disposizioni specifiche sono contenute negli articoli da 19 a 25;
- la nuova normativa si applica ai trattamenti per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015).
Destinatari
Sono destinatari della CIGS i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
Per poter beneficiare del trattamento d’integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di «effettivo lavoro» di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda, anche tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, in caso di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto.
Per giornate di «effettivo lavoro» si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni nonché i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.
Campo di applicazione
L’art. 20, D.Lgs. n. 148/2015, è relativo al campo di applicazione il quale, rispetto al passato, non è cambiato ma di fatto c’è stato solo un raggruppamento delle tipologie di imprese, distinte fra quelle che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda:
- abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti ed i dirigenti;
- abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti;
oppure a prescindere dal numero dei dipendenti.
Causali di intervento
L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
- riorganizzazione aziendale (che ricomprende anche la vecchie causali della ristrutturazione e conversione aziendale di cui alle Legge n. 223/91);
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo della stessa;
- contratto di solidarietà.
Durata massima di concessione del trattamento
Per la causale di riorganizzazione aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario d’integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Per la causale di crisi aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il decreto prevede che la durata massima del trattamento possa essere di 12 mesi, anche continuativi.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello precedentemente autorizzato.
Ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 22 citato, il trattamento straordinario d’integrazione salariale, a seguito di stipula di contratto di solidarietà, può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
Tale durata può ampliarsi fino a raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile nel caso previsto dal comma 5 dell’art. 22, D.Lgs. n. 148/15, secondo cui, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti concessi a seguito di stipula di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile; oltre il limite suddetto, la durata di tali trattamenti viene computata per intero. Tale modalità di computo non si applica alle imprese edili e affini.
Limiti del trattamento
Per la causale di riorganizzazione aziendale e per quella di crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, per cui si applicherà dal 25 settembre 2017.
TFR
La circolare ministeriale n. 24/2015 ha chiarito che le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
Inoltre, vista l’abrogazione della Legge n. 464/1972, le quote di trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro e le aziende non possono più, come in passato, richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo CIG dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato.
Il contributo addizionale
Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015, è stabilito un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, in misura pari a:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
Tale contributo non è dovuto:
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, comma 8 bis, della Legge n. 160 del 20 maggio 1988;
- dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10-ter, D.L. n. 148 del 20 maggio 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993;
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accederanno, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
La consultazione sindacale
Per chiedere la CIGS, per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, è necessario avviare la procedura di consultazione sindacale e, oggetto dell’esame congiunto, deve essere il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo:
- della durata e del numero dei lavoratori interessati alle sospensioni;
- delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
- i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per cui è richiesto l’intervento e le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
Inoltre, eccetto che per le richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare, nell’esame congiunto, la non percorribilità della causale di contratti di solidarietà.
L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, deve esaurirsi entro 25 giorni, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
Successivamente le Regioni dovranno esprimere, entro 20 venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione, parere motivato in merito alle richieste di intervento; decorsi i 20 giorni, l’Amministrazione potrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Domanda e concessione
La domanda di concessione del trattamento deve essere presentata telematicamente - tramite il canale “CIGSonline”, contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV - e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio - entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale e deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.
Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, nell’istanza di concessione l’azienda deve comunicare anche il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
La sospensione o la riduzione dell’orario, come concordata dalle parti, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza ma, in caso di presentazione dell’istanza oltre il termine perentorio dei sette giorni, il trattamento decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
Nelle more della predisposizione dei nuovi modelli di presentazione delle istanze e delle relative schede tecniche, il Ministero del Lavoro ha specificato che le imprese istanti potranno avvalersi dei modelli attualmente in uso, integrandoli:
- con riferimento a tutte le causali, con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;
- per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale, anche con l’indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva o le unità produttive oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Il decreto direttoriale di concessione del Ministero del Lavoro dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie ai fini istruttori.
Si ricorda, tuttavia, che è prevista una verifica da parte della DTL territorialmente competente, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento d’integrazione salariale, finalizzata all’accertamento degli impegni aziendali.
Erogazione e conguaglio
Il pagamento continuerà ad essere effettuato dall’impresa che conguaglierà le somme dalla contribuzione dovuta all’INPS.
Tuttavia, per le integrazioni salariali straordinarie su espressa richiesta aziendale, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, anche il pagamento diretto da parte dell'INPS, con l’ANF ove spettante.
Infine, si sottolinea che:
- per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o richiesti antecedentemente e non ancora conclusi a tale data, è stato introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione entro il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori;
- per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, per i quali non sia stato ancora richiesto il rimborso o effettuato il conguaglio, i sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015, o se successiva, dalla data del decreto di autorizzazione.
Quadro delle norme |
Legge n. 160/1988; D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993 Legge n. 464/1972 Legge n. 223/91 D.Lgs. n. 148/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 |
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