La nuova cassa integrazione ordinaria
Pubblicato il 01 ottobre 2015
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Il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in un Testo Unico.
Il decreto, tra le altre cose, ridisegna la Cassa integrazione Guadagni Ordinaria.
Ambito di applicazione
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ed i relativi obblighi contributivi si applicano a:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR n. 602/1970;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Lavoratori beneficiari
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato - compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio - che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
L’anzianità non è necessaria per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale e, per il lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, la stessa si computa tenendo conto del periodo durante il quale il prestatore di lavoro è stato impiegato nell'attività appaltata.
Causale e durata
La CIGO spetta ai dipendenti che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto in caso di:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, può essere proposta una nuova domanda per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione sia stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Tuttavia i suddetti limiti non si applicano agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese:
- industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Nei suddetti limiti di durata non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.
Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa deve comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Durata massima complessiva
Il Legislatore ha previsto anche che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Inoltre, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e per quelle artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
La contribuzione
La contribuzione ordinaria per la CIGO è stata rivista al ribasso anche se, adesso, si pagherà anche per l’apprendistato professionalizzante.
A carico delle imprese che presenteranno domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale che è maggiore per chi utilizzerà di più lo strumento e che sarà calcolato sulla retribuzione persa dal lavoratore.
Tuttavia, per la CIGO, il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Il procedimento ed i termini
Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa dovrà presentare domanda telematica all’INPS in cui dovranno essere indicati:
- la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- la durata presumibile;
- i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
A tal proposito, con messaggio n. 5919 del 24 settembre 2015, l’Istituto ha chiarito che le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), dovranno seguire la nuova disciplina per cui i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente i dati sugli addetti all’unità produttiva interessata che sono riportati nel documento presente sul sito INPS, servizi online, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari”.
Cambiano, inoltre, i termini per la presentazione delle domande: la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e, nel caso in cui venga presentata in ritardo, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà essere concesso per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Dall’1 gennaio 2016
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, tuttavia spetterà ad un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali definire i criteri di esame delle domande di concessione.
Quadro delle norme |
DPR n. 602/1970 D.Lgs. n. 148/2015 INPS messaggio n. 5919 del 24 settembre 2015 |
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