La nomina del capocantiere assolve l'imprenditore

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Se l'organico dell'impresa è ben organizzato, non è del datore di lavoro la responsabilità dell'evento colposo.

E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44650, del 1° dicembre 2011, assolvendo un imprenditore edile dall'accusa di lesioni colpose per la caduta di un operaio da un'impalcatura alta 185 cm, vista la nomina di un capocantiere e di un coordinatore addetti alla vigilanza sui lavori.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - Se il capocantiere non vigila l'imprenditore non risponde - Alberici

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