La natura costitutiva non fa sospendere l'iscrizione d'ipoteca

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La terza sezione della Commissione tributaria di Caltanissetta, con l'ordinanza n. 231/2013, evidenzia la natura costitutiva e non esecutiva dell'iscrizione ipotecaria, la quale pertanto non può essere sospesa, anche se può essere impugnata davanti al giudice tributario.

L'iscrizione di ipoteca segue il decorso dei termini di una notifica di una cartella di pagamento o di un accertamento esecutivo: la sospensione dell'esecuzione per tali atti va richiesta, quindi, prima della scadenza dei rispettivi termini (60 o 90 giorni). Non si può contestare l'ipoteca se non si è presentato ricorso contro la cartella.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Il giudice tributario non può sospendere l'iscrizione di ipoteca – Trovato

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