La mobilità degli ex dipendenti degli studi non porta agevolazioni

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Con una nota del 5 aprile 2012, l'Inps spiega che la qualità dell'imprenditore che ha licenziato il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità determina la possibilità di poter fruire degli incentivi all'assunzione. Prima di procedere al riconoscimento dell'agevolazione contributiva, l'Istituto provvede a verificare che il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore da assumere avesse natura di impresa (quindi, che non fosse un professionista).

L'Inps, escludendo quanto sostenuto dal Ministero del lavoro con l'interpello n. 10 del 2011, sottolinea come la legge n. 223/1991 – che non ammette agli incentivi i datori di lavoro non imprese – non è stata estesa ai professionisti; è stato esteso, invece, il diritto all'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, per incentivare le assunzioni.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Niente par condicio nella mobilità - Cirioli

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