La mancanza della causa tipica del mutuo fondiario non porta alla nullità del negozio indiretto

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Con la sentenza n. 9482 del 18 aprile 2013, la Corte di cassazione, Prima sezione civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un istituto di credito contro la decisione con cui la Corte di appello di Milano aveva escluso il riconoscimento del privilegio ipotecario sul credito dallo stesso rivendicato nei confronti di una Srl in amministrazione straordinaria.

Il credito della banca era vantato a titolo di rimborso pro-quota di un finanziamento fondiario da essa concesso, insieme ad altre banche, al gruppo di società cui apparteneva la Srl in amministrazione straordinaria.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno confermato la decisione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto fondata l’eccezione sollevata dalla Srl di inefficacia della garanzia ipotecaria sull’assunto che al contratto dedotto in giudizio non poteva riconoscersi natura giuridica di mutuo fondiario in quanto le somme mutuate, anziché essere destinate alla funzione tipica di tale categoria di mutuo – di favorire, ossia, la conservazione e ripresa dell’attività produttiva dell’impresa – non erano state poste nella disponibilità delle imprese del gruppo, ma erano servite unicamente ad estinguere le pregresse esposizioni debitorie verso le banche mutuanti. Conseguentemente, la mancanza della causa tipica del contratto di mutuo non comportava la nullità del negozio indiretto stipulato fra le parti, ma solo l’inapplicabilità ad esso delle norme speciali dettate in materia dal T.U. bancario e, in particolare, dal disposto dell’articolo 39 che prevede il consolidamento e la non revocabilità dell’ipoteca fondiaria, decorso il termine di dieci giorni dall’iscrizione.

In definitiva, l’ipoteca iscritta in favore della banca nel biennio anteriore all’apertura della procedura concorsuale a garanzia di un debito precedentemente sorto e non ancora scaduto, andava revocata.
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