La lieve entità può prevalere sulla recidiva

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E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 69, quarto comma, del Codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante relativa al fatto di “lieve entità” di cui all’articolo 73, comma 5, del DPR n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) rispetto alla recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma, del Codice penale.

E’ quanto sancito dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 251 del 15 novembre 2012, con la quale sono stati ritenuti fondati gli assunti di illegittimità della norma censurata per come sollevati dal Tribunale di Torino nell’ambito di un giudizio abbreviato, successivo all’instaurazione di un processo direttissimo, aperto nei confronti di una persona accusata di avere illegalmente detenuto e ceduto 0,40 grammi di cocaina. All’imputato era, altresì, contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, avendo subìto quattro condanne per fatti commessi dal 2006 al 2010, relativi a vari episodi di cessione illecita di sostanze stupefacenti.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Attenuante per il pusher recidivo - Fr.Mi.
  • ItaliaOggi, p. 26 – Droga, lieve entità batte recidiva – Ferrara

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