La diffida accertativa si ferma di fronte ai tirocini formativi

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La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro interviene - circolare n. 4 del 28 marzo 2013 - con un chiarimento in tema di diffida accertativa nell’ambito delle verifiche degli ispettori riguardo ai rapporti di lavoro parasubordinati. Il datore di lavoro può essere invitato, con la diffida, a corrispondere al lavoratore, entro un termine prefissato, i “crediti patrimoniali” che risultino dovuti qualora nel corso dell’attività di vigilanza “emergano inosservanze della disciplina contrattuale”.

La questione verte sulla contraddittorietà tra le circolari del ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011 e 1 del 2013.

Nella circolare del 2011 l’istituto della diffida accertativa si estendeva anche all’ipotesi di illegittimità dei tirocini formativi che mascheravano ordinari rapporti di lavoro subordinato; mentre, nella circolare 1/2013 la diffida non è applicabile nell’ipotesi di un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale. Ciò poiché la qualificazione di un rapporto di lavoro presuppone un’istruttoria approfondita, testimoniale e documentale, non compatibile con il semplice accertamento tecnico dell’ispettore.

La Fondazione in merito ritiene, secondo il criterio cronologico (lex posterior derogat legi priori) che regola anche le fonti del diritto di secondo livello e stante la non specialità della seconda fonte rispetto alla prima (che tratta esclusivamente l’istituto della diffida accertativa), che la circolare 1 del 2013 superi la 24 del 2011. I falsi tirocini non possono formare oggetto di diffida accertativa.
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