La diffamazione del professionista non costituisce critica politica
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 novembre 2010
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La Quinta sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 37220 del 19 ottobre, ha accolto il ricorso presentato, ai soli effetti civili, da una donna, consigliere comunale di minoranza ed avvocato, avverso la decisione di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Brescia nei confronti del sindaco e di un consigliere di maggioranza imputati per diffamazione dopo che, nel corso di una pubblica assemblea, avevano accusato la stessa di aver indotto un cittadino in buona fede, a sottoscrivere un ricorso amministrativo con cui veniva impugnata una concessione edilizia relativa a un'area verde sita nel centro abitato.
Secondo i giudici di merito, le espressioni diffamatorie erano da considerarsi discriminate dal fatto che i due imputati avevano esercitato il proprio diritto di critica politica.
Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui le espressioni utilizzate nei confronti dell'avvocato non potevano assurgere alla dignità di una legittima critica politica ”atteso che l'invettiva non appariva intesa a lumeggiare l'erroneità delle opinioni di minoranza” bensì a discreditare un professionista per il modo di acquisizione della clientela e la strumentalizzazione della professione a fini politici.
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