La dichiarazione di paternità può derivare anche da risultanze solo indiziarie
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 03 maggio 2010
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Nel giudizio per dichiarazione giudiziale della paternità, possono essere considerate rilevanti anche le dichiarazioni rese dai nonni come la frase “siamo diventati nonni giovani”.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 9727 depositata il 23 aprile 2010 e pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un uomo, nonostante avesse negato di avere avuto una relazione con la madre di un bambino, era stato dichiarato padre sulla scorta del suo rifiuto a sottoporsi al test del Dna e della testimonianza resa da un conoscente che aveva sentito i suoi genitori parlare come se fossero nonni.
Si legge, nel dettaglio, nel testo della decisione “l'articolo 269 del codice civile, nella sua attuale formulazione, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità. Sicché il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, quale il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai test ematologici, che costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. , anche in assenza di prova specifica di rapporti sessuali tra le parti”.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 9727 depositata il 23 aprile 2010 e pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un uomo, nonostante avesse negato di avere avuto una relazione con la madre di un bambino, era stato dichiarato padre sulla scorta del suo rifiuto a sottoporsi al test del Dna e della testimonianza resa da un conoscente che aveva sentito i suoi genitori parlare come se fossero nonni.
Si legge, nel dettaglio, nel testo della decisione “l'articolo 269 del codice civile, nella sua attuale formulazione, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità. Sicché il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, quale il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai test ematologici, che costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. , anche in assenza di prova specifica di rapporti sessuali tra le parti”.
- ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – Riconoscimento paternità, fa fede la dichiarazione dei nonni
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