La Corte europea su tariffe telefoniche e portabilità

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Per la Corte di giustizia – causa C-99/09, sentenza del 1° luglio 2010 - le autorità nazionali di regolamentazione e garanzia nelle comunicazioni sono tenute a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori delle reti telefoniche mobili relativi all’attivazione del servizio di portabilità del numero nella valutazione del carattere dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per l’utilizzazione di detto servizio. 

In ogni caso, però, alle stesse spetta la facoltà di fissare l’importo massimo della tariffa esigibile dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi possa avere un effetto dissuasivo sulla scelta del consumatore che vuole cambiare compagnia e mantenere il proprio numero.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Sentenze flash
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Portabilità ampia per i numeri – Mar. Ca.

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