La convenzione tra coniugi, stipulata in sede di separazione, chiude ogni rapporto economico tra i due

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4210 del 21 febbraio 2014, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano considerato la convenzione intervenuta in sede di separazione consensuale e con cui i due ex coniugi avevano inteso risolvere e regolare tutti i rapporti patrimoniali ancora tra loro pendenti come “definitiva” rispetto ad ogni questione economica della coppia.

In particolare, era stata esclusa, in favore del marito e per implicita rinuncia, la ripetizione dell'importo precedentemente versato per l'acquisto dell'appartamento. “Il predetto accordo” - ha sottolineato la Corte - “aveva lo scopo di risolvere e regolare tutti i rapporti patrimoniali ancora pendenti tra i coniugi al fine di pervenire alla separazione consensuale”; ne conseguiva che il giudice di appello aveva legittimamente opinato “che non poteva rispondere, sul piano logico, alla volontà delle parti nè al canone ermeneutico della buona fede ritenere che la sorte degli eventuali crediti del marito derivanti dal pagamento delle rate di mutuo, anche con riferimento alla quota della moglie, fossero rimasti esclusi dall'oggetto della predetta convenzione”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Separazione, stop ai crediti – Pascasi

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