La conflittualità non esclude la donazione

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Secondo la Suprema corte di cassazione – sentenza n. 8018 del 21 maggio 2012 – l’esistenza della spontaneità dell’attribuzione patrimoniale nella donazione non si pone in relazione di incompatibilità, tanto da poter essere in concreto elisa, “con la circostanza di un esasperato rapporto conflittuale, e finanche violento, esistente tra le parti del vincolo contrattuale, che, seppur presente al momento della conclusione del contratto, si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla valenza causale dell'attribuzione patrimoniale operata per liberalità”.

Sulla scorta di detto assunto i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui le precedenti corti di merito avevano escluso la revoca di una donazione che la stessa aveva elargito al marito.

La donna aveva fatto appello all’ingratitudine del coniuge, per come manifestata nel corso di alcuni episodi che erano risultati antecedenti alla stipula della donazione e per tale motivo privi di qualsiasi rilievo rispetto all’atto di liberalità; questi accadimenti – conclude la Corte – non avevano, di fatto, inciso sulla volontà della donna di compiere la disposizione.
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