La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza non è applicabile retroattivamente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 giugno 2010
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Con sentenza n. 196 pronunciata lo scorso 4 giugno, la Corte costituzionale ha sancito la irretroattività, per i fatti commessi prima del 27 maggio 2008, della misura della confisca del veicolo per l'automobilista sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.
Una diversa interpretazione- si legge nel testo della decisione - violerebbe l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo cui non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato.
Per tali motivi, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle sole parole “ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale”, dalle quali soltanto deriva l’applicazione retroattiva della misura in questione.
Una diversa interpretazione- si legge nel testo della decisione - violerebbe l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo cui non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato.
Per tali motivi, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle sole parole “ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale”, dalle quali soltanto deriva l’applicazione retroattiva della misura in questione.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Confisca di auto non retroattiva - Negri
- ItaliaOggi, p. 22 – Guida e alcol, no alla retroattività – Alberici
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