La condanna penale impedisce il ricongiungimento

Pubblicato il



L'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 4, comma 3 del Decreto legislativo 286/1998 induce a ritenere che, in materia di ricongiungimenti familiari in Italia, le ragioni ostative costituite dalla condanna penale e dalla minaccia all'ordine pubblico vadano considerate come tra loro alternative e non cumulative per lo straniero che faccia richiesta di ammissione in Italia.

Sulla base di tale assunto, la Cassazione, con ordinanza n. 10880 del 5 maggio 2010, ha respinto il ricorso presentato da uno straniero, condannato per droga, avverso il provvedimento con cui gli era stato negato il ricongiungimento con i suoi familiari in Italia sulla base della detta condanna ma senza la prova certa della sua pericolosità per l'ordine pubblico italiano.
Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito