La concessione delle attenuanti generiche non può essere disposta solo perché si è incensurati
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 giugno 2010
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 20851 depositata il 3 giugno 2010, ha accolto il ricorso della Procura di L'Aquila avverso la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano concesso le attenuanti generiche nei confronti di un imputato per il reato di spaccio in considerazione del fatto che lo stesso era incensurato.
La Corte di legittimità, in particolare, ha ribadito come, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte con il Decreto sicurezza n. 92 del 2008 - già, peraltro, in vigore quando era stata emessa la sentenza impugnata - debba escludersi che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche (articolo 63 – bis comma 3 del Codice penale). Questa disposizione – si legge nel testo della decisione - “ha l'obiettivo di restituire effettività alla sanzione penale, impedendo l'uso indiscriminato di benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, più ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano”.
La Corte di legittimità, in particolare, ha ribadito come, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte con il Decreto sicurezza n. 92 del 2008 - già, peraltro, in vigore quando era stata emessa la sentenza impugnata - debba escludersi che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche (articolo 63 – bis comma 3 del Codice penale). Questa disposizione – si legge nel testo della decisione - “ha l'obiettivo di restituire effettività alla sanzione penale, impedendo l'uso indiscriminato di benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, più ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano”.
- ItaliaOggi, p. 22 – Pusher incensurati Pena senza sconti - Alberici
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