La comproprietà di un immobile non esclude le disagiate condizioni economiche

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Con sentenza n. 45895 del 5 novembre 2014, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un soggetto condannato a cui il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato un'istanza volta ad ottenere la remissione di un debito per spese di giustizia per una somma di oltre 150mila euro.

La decisione di merito era basata sull'assunto dell'insussistenza del presupposto di legge di cui all'articolo 6 del DPR n. 115/2002, sotto il profilo delle “disagiate condizioni economiche”, in quanto, da una relazione della Guardia di finanza, era emersa la disponibilità in capo al ricorrente di un patrimonio immobiliare definito "sufficiente" per far fronte al debito nei confronti dello Stato.

Va effettuata una stima del valore degli eventuali immobili

I giudici di legittimità hanno ribaltato questo verdetto ritenendo che l'organo di sorveglianza avesse pronunciato il diniego senza compiere una concreta verifica delle condizioni economiche del richiedente, valorizzando per relationem dati relativi e possidenze immobiliari indicate nella nota delle Fiamme gialle senza compiere una, sia pur sommaria, stima del valore.

In particolare – ha evidenziato la Suprema corte – il requisito delle disagiate condizioni economiche è da ritenersi integrato non solo quando il soggetto di trovi in stato di indigenza ma anche quando l'adempimento del debito, per la sua obiettiva entità, comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva evidenziato che il suo patrimonio immobiliare era, in realtà, rappresentato solo dalla casa di abitazione, peraltro in comproprietà, e da un modesto immobile rurale per l'esercizio della propria attività lavorativa.
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