La compensazione dei crediti fiscali
Pubblicato il 22 ottobre 2015
In questo articolo:
- Tipologie di compensazione
- Le verifiche prima della compensazione
- Compensazioni per importi superiori a 15.000 euro
- Regole restrittive per i crediti Iva
- Crediti non superiori a 5.000 euro
- Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro
- La compensazione dei crediti Iva trimestrali
- Modalità di invio del modello F24
- Utilizzo di crediti inesistenti
- Il ravvedimento
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Il corretto utilizzo nel modello F24
La compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali consente di sommare algebricamente i crediti e i debiti maturati nei confronti dei diversi enti (Stato, Regioni, Inps, ecc.). Dopo l’invio di Unico 2015, è importante controllare in via definitiva la situazione dei crediti che sono maturati nel corso del periodo d’imposta di riferimento. Tale verifica è necessaria per controllare l’eventuale l’utilizzo dei crediti effettuando le compensazioni, e per controllare di non aver violato i limiti previsti dalla legge, introdotti contro gli abusi sull’utilizzo del credito in compensazione. Tra i crediti che si possono utilizzare per le compensazioni, vi sono anche i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti che spettano al contribuente per nuove assunzioni o investimenti.
Tipologie di compensazione
Per la compensazione dei crediti, vi sono due modalità operative:
- la prima è la compensazione “verticale”, che consente di portare in diminuzione un debito relativo ad una determinata imposta con un credito relativo alla stessa imposta (1);
- la seconda è la compensazione “orizzontale”, introdotta con l’art. 17, D.Lgs. 241/1997, che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Inail, Enpals, ecc.).
I crediti compensabili, non chiesti a rimborso, devono tuttavia risultare dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
La compensazione orizzontale consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si effettua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24.
La compensazione orizzontale può avvenire senza nessun vincolo di priorità, e può riguardare:
- imposte diverse nell’ambito dello stesso ente;
- versamenti dovuti ad un ente e crediti vantati nei confronti di un altro.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una imposta, alle ritenute, ed ai contributi.
Lo stesso deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione, il modello presenta un saldo finale pari a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito.
Si può utilizzare la compensazione anche in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta, il contribuente può scegliere di esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione o anche nel modello F24.
Le verifiche prima della compensazione
Il punto di partenza per le compensazioni è rappresentato dalle dichiarazioni annuali, in quanto solo il credito che scaturisce da tali dichiarazioni si può utilizzare per compensare le imposte e i contributi oggetto di versamento (Ires, Irpef Iva, Irap, ecc.).
Dunque una prima verifica che bisogna fare è quella se il credito da utilizzare risulta dalla dichiarazione.
Successivamente bisogna controllare se le imposte che si vogliono pagare e il credito da utilizzare sono tra loro compensabili.
Ricordiamo che la compensazione orizzontale riguarda quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, alle Regioni, all’Inps, all’Inail e, negli ultimi anni, anche ai Comuni (IMU).
In linea di massima, i crediti d’imposta che risultano dal modello UNICO, possono essere utilizzati in compensazione:
- dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione;
- fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
Osserva - I crediti rilevati quest’anno nel modello UNICO 2015 potevano essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il contribuente per utilizzare i suddetti crediti anteriormente alla presentazione di Unico, deve essere certo che il credito spettante, sarà quello effettivo che risulterà dalle dichiarazioni che verranno successivamente presentate.
Ricorda - L’utilizzo del credito in compensazione orizzontale può avvenire quindi anteriormente alla presentazione del modello Unico.
Relativamente al termine finale di compensazione, questo corrisponde per legge al momento di presentazione della dichiarazione successiva.
Anche il momento della liquidazione delle imposte derivanti dalla dichiarazione successiva rappresenta, il termine effettivo entro cui effettuare la compensazione del credito derivante dalla dichiarazione precedente, infatti nella determinazione delle imposte entra in gioco il credito dell’anno precedente, e la relativa quota già utilizzata.
Compensazioni per importi superiori a 15.000 euro
Secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, per poter utilizzare in compensazione “orizzontale” con il Modello F24 il credito superiore a 15.000 euro, relativo a:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- Irap;
è necessaria l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso è emerso.
Non è richiesta l’apposizione del visto se vi è un riporto di un credito dell’anno successivo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 10 del 14 maggio 2014, che il limite di 15.000 euro, (superato il quale scatta l’obbligo del visto), è da riferirsi alle singole tipologie di crediti che risultano dalla dichiarazione.
In pratica, se ad esempio, dal modello unico risulta un credito Irpef di 13.000 euro, e un credito Irap di 3.000 euro, per l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF di 13.000 euro e del credito Irap di 3.000 euro, non è necessaria l’apposizione del visto.
Continua l’Agenzia delle Entrate che contrariamente a quanto disposto per l’IVA, la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito. Il contribuente può fin dal 1° gennaio, compensare i crediti, ma entro il 30 settembre deve presentare la dichiarazione con, eventualmente, l’apposito visto di conformità.
Regole restrittive per i crediti Iva
Il credito Iva che emerge dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia (5.000 euro), può essere utilizzato per la compensazione solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge.
Per le compensazioni superiori alla soglia di 15.000 euro, invece, è necessario effettuare tramite professionisti abilitati, i controlli necessari per l’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità”.
Tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi), non interessano le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva su Iva”.
Crediti non superiori a 5.000 euro
Chi effettua compensazioni con il credito Iva annuale (Es. del 2014) per importi non superiori a 5.000 euro, poteva presentare il modello F24 già da gennaio 2015 (quindi, dalla prima scadenza “tipica” del 16 gennaio) senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva, potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.
Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.
Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro
Per compensare un credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, si deve prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:
- non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- attendendo 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva, il contribuente può escludere la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi e, quindi, presentarla in anticipo rispetto alla prevista scadenza del modello Unico.
Gli F24 contenenti le compensazioni del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), non si può dunque utilizzare il canale bancario (home o remote banking).
Osserva - Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.
La compensazione dei crediti Iva trimestrali
Il limite dei 5.000 euro per la compensazione dei crediti Iva annuali, trova applicazione per la parte eccedente i limiti di 5.000 euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Tale limite (5.000) è un limite “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno, ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali dei successivi modelli TR, dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.
Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei 15.000 euro, atteso che per essi non è prevista l’applicazione della disciplina del visto di conformità.
La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ma non è necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente 5.000 euro.
Modalità di invio del modello F24
Dal 1° ottobre 2014, per come disposto dall’art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, è stata prevista l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, per i versamenti dell’Iva, Irpef, Ires, Irap, addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali/assistenziali, nonché dell’Imu, Tasi ecc., da effettuare tramite il mod. F24 anche con riferimento ai soggetti non titolari di partita Iva.
Ai fini dell’obbligo di utilizzo del Modello F24 telematico, non rileva più il possesso (o meno) della partita Iva.
Per i soggetti titolari di partita Iva, vi è l’obbligo di avvalersi esclusivamente dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) relativamente ai Modelli F24 con utilizzo in compensazione del credito IVA annuale/trimestrale di importo annuo superiore a 5.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate consente l’utilizzo del modello F24 cartaceo (circolare n. 27/2014) in presenza di:
- modello F24 precompilato, anche se con saldo superiore a 1.000 euro, senza l’indicazione di crediti in compensazione;
- agevolazioni fiscali (crediti d’imposta) utilizzabili presso l’Agente della riscossione.
L’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare, fornisce specifici chiarimenti anche per i soggetti oggettivamente impossibilitati a detenere un c/c (ad esempio, soggetto protestato, fallito) giungendo, sia pur in via residuale, a consentire la presentazione del Mod. F24 cartaceo.
Utilizzo di crediti inesistenti
Potrebbe capitare che nel corso dell’anno vengano effettuate delle compensazioni superiori rispetto a quello che è il credito spettante, in quanto il controllo dei crediti risultanti in Unico con quelli compensati nel modello F24, andrà effettuato a dichiarazione completa e inviata.
Per limitare gli abusi relativamente all’utilizzo della compensazione l’art. 27 commi da 16 a 21 del D.L. 185/2008, ha previsto:
- l’incremento delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti;
- l’ampliamento del termine entro il quale l’Ufficio può provvedere alla notifica dell’atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione (entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l’utilizzo).
L’articolo 27 comma 18 del citato decreto prevede che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti di valore inferiore a 50.000 euro, è punito con la sanzione che va dal 100% al 200%. La sanzione è elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzato è superiore a 50.000 euro per ciascun anno solare.
Il ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 10 maggio 2011, ammette la possibilità, in caso di utilizzo in compensazione di crediti di imposta inesistenti, di effettuare il ravvedimento operoso prendendo come base di calcolo la sanzione del 30% prevista per le violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Pertanto, nonostante l’art. 27, comma 18, D.L. 185/2008, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta preveda l’irrogazione di una sanzione compresa tra il 100% e il 200% della misura dei crediti stessi, è sicuramente conveniente aderire a quanto previsto dalla citata circolare.
Con riferimento al caso dell’utilizzo in compensazione (orizzontale) per importi superiori al limite massimo previsto (700.000,00 dal 2014 o 1.000.000 nel caso di subappaltatori edili il cui volume d’affari deriva per almeno l’80% da operazioni soggette al Reverse charge) non si configura l’ipotesi di utilizzo di un credito inesistente.
La sanzione applicabile è quella del 30% dell’importo compensato in misura eccedente il limite.
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(1) Ad esempio, acconto Irpef compensato con saldo Irpef a credito, oppure liquidazione periodica Iva a debito compensata con un’altra liquidazione a credito oppure ancora acconto Ires con saldo Ires a credito.
Quadro Normativo |
Circolare Agenzia delle Entrate n. 10 del 14 maggio 2014 Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 10 maggio 2011 Circolare Agenzia delle Entrate n. 27 del 19 settembre 2014 Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008 Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 |
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