La cessione di titoli senza corrispettivo costituisce donazione solo in presenza di animus donandi

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I giudici della Seconda sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 14654 del 27 agosto 2012, hanno respinto il ricorso presentato da un uomo che aveva invano richiesto agli organi giudiziari di merito che venisse accertata la nullità della cessione di alcuni titoli di credito per 150 milioni di lire, operata dalla deceduta madre in favore della cognata, asserendo che tale operazione integrasse gli estremi di una donazione, nulla per difetto di forma.

Aderendo alle argomentazioni già illustrate dai giudici di merito, la Suprema corte ha ritenuto determinante la circostanza che il ricorrente non era riuscito a provare né che la cessione dei titoli fosse avvenuta senza corrispettivo né che fosse esistente l’animus donandi della madre; ed infatti – sottolinea la Corte - solo l’attribuzione patrimoniale gratuita eseguita per spirito di liberalità può ritenersi integrare una donazione.
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