La Cassazione sull'applicabilità della disciplina della Scia prima e dopo la riforma
Pubblicato il 11 ottobre 2017
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La sanatoria di cui all’articolo 37 del DPR n. 380/01, nel caso in cui l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, può essere richiesta solamente per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), previsti dall’articolo 22, commi primo e secondo, del DPR medesimo.
La stessa, quindi, non è estensibile anche agli interventi edilizi, quali quelli di cui al comma 1 dell’articolo 23 Testo Unico dell’Edilizia, per i quali la Scia è titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (cosiddetta Super Scia).
In tale ultima ipotesi si applica, infatti, la sanatoria mediante procedura di accertamento di conformità di cui all’articolo 36 del DPR, per come espressamente previsto dal primo comma della predetta disposizione.
E questo, sia a regime sia per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 222/2016 “in ordine ai quali, per la realizzazione dell’intervento edilizio, era richiesto, come nel caso di specie, il permesso di costruire o la Super Dia, in alternativa a detto permesso, vuoi per la ricordata continuità normativa tra i predetti istituti e vuoi per la continuità normativa quanto alle procedure sananti di cui agli articoli 36 e 37 TUE”.
Accolto il ricorso del Procuratore
Così la Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 46480 del 10 ottobre 2017, pronunciata, in accoglimento del ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica, con riferimento alla decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un immobile nell'ambito di un processo penale a carico di un uomo per il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001 (esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione).
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