La Cassazione sull’aggravante di transnazionalità

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Le Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 18374 del 23 aprile 2013, hanno spiegato che l'aggravante della transnazionalità prevista dall’articolo 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 è applicabile anche al reato di associazione per delinquere, “sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa”.

In particolare – spiegano i giudici di legittimità – perché la speciale aggravante in esame possa ritenersi configurata, non è necessario che il reato venga commesso anche all’estero e nemmeno che l’associazione per delinquere operi anche in paesi esteri.

Ed infatti, una volta rilevato che l'associazione criminale "basti a sé stessa", nel senso che gli associati e il programma criminoso possono realizzare il reato a prescindere da qualsiasi contributo esterno, si può immaginare che, a tale condotta se ne possa affiancare un’altra, così da estendere le potenzialità del sodalizio in campo internazionale.

Così, ai fini dell’operatività dell’aggravante, quel che occorre – conclude la Corte – “è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale”.
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  • ItaliaOggi, p. 25 – Frodi, linea dura – Alberici

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