La Cassazione penale chiarisce il momento consumativo dell’omesso versamento Iva (oltre i 50mila euro)

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La terza Sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 38619 depositata il 3 novembre 2010, sul reato di omesso versamento dell’Iva derivante dalla dichiarazione annuale (ex articolo 10 ter del Dlgs 74/2000, introdotto con il Dl 223/2006) ha chiarito che “Il momento consumativo del reato è individuato alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Tale termine è fissato dalla L. n. 405 del 1990, art. 6, comma 2, al 27 dicembre”.

In sostanza, il 27 dicembre dell’anno successivo a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, il contribuente che evade l’Iva per più di 50mila euro (tetto fissato per ciascun periodo d’imposta) è condannato da sei mesi a due anni di reclusione.

Nel caso di specie l’indulto ex lege 241/2006 che copre i reati commessi fino al 2 maggio del 2006, non poteva essere concesso riguardando l'Iva relativa all'anno 2005.

È da aggiungere che il contribuente che paghi l’ammontare dopo la scadenza citata non vedrà il reato estinto, tuttavia avrà uno sconto di pena del 50% senza pene accessorie.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Per l’Iva non versata manette dal 27 dicembre - A.I.

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