La carica di giudice tributario è sempre incompatibile con la consulenza tributaria

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In data 23 ottobre 2009, il Consiglio di Stato ha depositato la decisione n. 6519, con cui sancisce l’incompatibilità di qualsiasi forma di consulenza tributaria con la carica di giudice tributario. Pertanto, anche la redazione delle dichiarazioni non è ammissibile. Viene spiegato che non è necessario verificare in concreto se il contenuto qualitativo della prestazione o la continuità nello svolgimento compromettano il requisito della terzietà e dell'indipendenza del giudice. Tale verifica è propria degli istituti della ricusazione e dell'astensione del giudice e non è richiesta per l’accertamento dell’incompatibilità, ex articolo 8, comma 1, lettera i), Dlgs n. 545/92, che è legata al mero esercizio, in qualsiasi forma, delle attività specifiche connesse ai rapporti fra contribuente e Fisco, dunque anche alla consulenza tributaria.

La decisione prende le mosse da una sentenza del Tar Lombardia che respingeva il provvedimento di decadenza dall’incarico nei confronti di un commercialista, consulente libero professionista, perito del tribunale di Milano, depositario di scritture contabili di più anni per diversi clienti.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 34 – Bilanci vietati ai giudici tributari – Falcone, Iorio

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