La buona fede del datore di lavoro lo salva del pagare la maxisanzione per il sommerso

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L’Inail, con la nota 7918/2010, analizza alcune delle novità più importanti introdotte dal “Collegato lavoro”, in attesa delle sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”. Nello specifico, l’Istituto assicuratore esamina tutti i casi in cui potrebbe scattare la maxisanzione amministrativa a carico del datore per aver occultato un rapporto di lavoro invece esistente.

Si sa, infatti, dell’obbligo di presentare la comunicazione preventiva in caso di impiego di lavoratori subordinati, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500 a 12mila euro per ciascun lavoratore irregolare e di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. La sanzione diventa “soft”, cioè si abbassa da 1.000 a 8mila euro per ciascun lavoratore irregolare con 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, se il lavoratore risulta regolarmente impiegato nel periodo lavorativo successivo. È altrettanto noto che le suddette sanzioni possono non essere applicate qualora il datore di lavoro riesca a dimostrare almeno un adempimento contributivo. Cioè, le sanzioni non si applicano se dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti emerge la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, anche se non vi è corrispondenza tra le mansioni del lavoratore e la sua qualifica.

Il Collegato lavoro ha esteso la competenza a irrogare le sanzioni a tutti gli ispettori che si occupano di effettuare accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. L’ispettore non è più tenuto a verificare che il datore abbia effettuato alcune scritture obbligatorie per il lavoratore, ma solo a vedere se c’è stata o meno la comunicazione preventiva prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il rischio in questo caso è quello di far scattare le maxi sanzioni anche per i lavoratori occasionali o i tirocini formativi per cui non è richiesto alcun adempimento contributivo. L’ispettore, quindi, appena accerta l’esistenza di lavoratori irregolari deve subito inviare una diffida al datore di lavoro, il quale dovrà mettersi in regola entro 30 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento. Il datore di lavoro può mettersi al riparo da tutto ciò inviando una denuncia telematica Emens con cui dimostri almeno un adempimento contributivo per i lavoratori ancora da regolarizzare.
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