Ivie e Ivafe in Unico PF

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Il D.L. n. 201/2011 ha introdotto due imposte patrimoniali che devono essere assolte dalle persone fisiche residenti in Italia per gli immobili posseduti all’estero nonché per attività finanziarie detenute all’estero. Inizialmente istituite per l'anno 2011, la legge di stabilità 2013 ha differito l'entrata in vigore dal 2012. Il loro versamento segue le regole dell'Irpef; è quindi previsto un acconto ed un saldo. In Unico PF trovano posto nel quadro RM.


IVIE


L'imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) – articolo 19, comma 13, D.L. n. 201, 2011, convertito in L. n. 214/2011 – è destinata a ricadere sulle sole persone fisiche, residenti In Italia, che detengono immobili (fabbricati e terreni) a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi uso destinati. Sono soggetti all'imposta anche gli immobili oggetto di operazioni di emersione (scudo fiscale ter).


Il concetto di residenza è fissato dall’art. 2, comma 2, del TUIR, secondo cui si intendono residenti le persone fisiche “che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.


Inoltre, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, c.d. “black list”.


Soggetti obbligati

Sono tenuti a versare l'Ivie:

-  i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo; i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

-  i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;

-  i locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.


L'Ivie colpisce anche gli immobili formalmente intestati a società, fondazioni, o trust che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.


La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 28 del 2012 ha precisato che rimane fuori applicazione Ivie il titolare della nuda proprietà.


Base imponibile


Il linea generale, si prende come base imponibile dell'imposta il
costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto; in mancanza occorre assumere il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.


Se si tratta di immobili derivanti da
successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli stati esteri. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante e in subordine il valore di mercato.


Indicazioni particolari vengono fornite se gli immobili sono situati in Paesi Ue
o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) - comprese Norvegia e Islanda - che garantiscono un adeguato scambio di informazioni:


il valore è quello catastale
(come determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione)


in mancanza, va preso il costo risultante dall’atto di acquisto o dai
contratti


in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.


Aliquote e detrazioni


L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell’immobile.


A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, per tutte le persone fisiche in relazione all’abitazione principale e alle relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta del 4 per mille.


Per importi di imposta non superiori ad euro 200, l'Ivie non è dovuta. Ciò significa che gli immobili con valore complessivo non superiore ad euro 26.381 circa, non sono soggetti ad Ivie.


Il limite di euro 200 va riferito all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile ossia senza considerare quote e periodo di possesso nonché le detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta previsti dalla norma.


L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed in base ai mesi dell’anno di possesso (i periodi superiori a 15 giorni sono computati come mese intero).


Dall'imposta va detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, il credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui si trova l’immobile e ad esso relativa. Tale credito d’imposta non può essere superiore all’imposta dovuta in Italia.


Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta dovuta in Italia si detrae un ulteriore credito d’imposta derivante dall’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir.


Quando si tratta di immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, è possibile decurtare 200 euro; per ogni figlio minore di 26 anni che dimora nell'abitazione in questione, vanno scalati altri 50 euro.


L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.


Un aggiustamento, derivante dalla legge n. 228/2012, riguarda il versamento dell'imposta: vanno seguite le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef, compreso il meccanismo dell'acconto e del saldo.


Poichè la legge di stabilità 2013 ha differito l'applicazione dell’imposta in discorso dal periodo d’imposta 2011 a quello del 2012, le imposte eventualmente già versate, riferite al periodo di imposta 2011, devono considerarsi come acconto sul versamento, a saldo, che sarà effettuato a giugno 2013.


La Legge di stabilità 2013 ha, infine, previsto che per gli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero e per gli immobili non locati, l’imposta patrimoniale assorbe la tassazione ai fini Irpef.

Il disposto normativo svolge il ruolo di rendere analoga la tassazione degli immobili detenuti in Italia non locati rispetto agli immobili detenuti all’estero.


IVAFE


Un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, a carico di persone fisiche residenti in Italia, è stata introdotta dal comma 18 dell’articolo 19, D.L. 201/2011.


A fornire precisazioni circa l'applicabilità dell'Ivafe è intervenuta la circolare delle Entrate n. 28/2012, secondo cui non sono soggette all'imposta:


-> le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente) in quanto non considerate detenute all'estero;


-> le attività finanziarie detenute all’estero se amministrate da intermediari finanziari italiani;


-> le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia;


-> le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.


Diversamente, sono sottoposte all'Ivafe:


-> le attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione;


-> le attività finanziarie detenute in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti.


Rientrano tra le attività finanziarie
a cui applicare l'imposta se detenute all'estero:


- le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);


- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, (finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere);


- i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;


- imetalli preziosi allo stato grezzo o monetato;


- idiritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati;


- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.


Le stock option
scontano l'imposta solo se cedibili.


Base imponibile


Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.


Per attingere il dato è consentito rifarsi alla documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.


Si distingue tra


-
 
titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri → il riferimento è al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. In assenza di negoziazione, va preso il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo;


-
titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri (e nei casi in cui le attività finanziarie quotate sono state escluse dalla negoziazione) → il riferimento è al valore nominale; in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.


Se i titoli non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso, si deve acquisire il valore di acquisto dei titoli.


Le misure e le detrazioni


L’Ivafe è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. La misura dell’imposta è stata stabilita, per il 2012, nella misura dell’1 per mille annuo del valore delle attività finanziarie.


A decorrere dal 2013 l'aliquota sarà pari all’1,5 per mille annuo del valore delle attività finanziarie.


L’imposta non è dovuta se l'importo non supera 12 euro.


Discorso a parte va seguito per ciascun conto corrente e libretto di risparmio detenuti all’estero per i quali va versata l’imposta in misura fissa pari 34,20 euro (che combacia con l’imposta di bollo dovuta su conti e libretti detenuti in Italia da persone fisiche).


Ma l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo, come riportato dagli estratti conto e dai libretti, non supera 5.000 euro. Nel calcolo si devono considerare tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente, pro quota, presso il medesimo intermediario, senza che abbia rilevanza il periodo di detenzione.


E' possibile detrarre dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, il credito d’imposta nella misura pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.


Se le attività finanziarie sono detenute in un Paese con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, comprendente anche le imposte di natura patrimoniale, che prevede l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non si ha diritto alla detrazione del credito di imposta. Infatti, per la suddetta fattispecie, è consentito chiedere il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.


Anche per l'Ivafe la legge di stabilità 2013 ha rinviato l'applicazione dell’imposta dal periodo d’imposta 2011 a quello del 2012; quindi, le imposte eventualmente già versate, riferite al periodo di imposta 2011, devono considerarsi come acconto sul versamento, a saldo, che sarà effettuato a giugno 2013.


LE IMPOSTE NELL'UNICO PF


L'Ivie e l'Ivafe vanno indicate nella sezione XV del quadro RM di Unico PF 2013.


IVIE - SEZIONE XV-A


Il contribuente deve compilare il rigo RM32 da cui sé possibile determinare l’imposta dovuta nel 2012.


In particolare:


in colonna 1, va indicato il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 7 dei righi compilati nella sezione. Se l'importo di questa colonna non supera 12 euro, l’imposta non va versata;


in colonna 2, va indicata l’imposta sul valore degli immobile posseduti all’estero calcolata nel quadro RM, sezione XVI del Modello Unico PF 2012, che si considera eseguito in acconto per l’anno 2012;


in colonna 3, indicare l’imposta a debito, se la differenza tra il totale imposta dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo indicati in colonna 2) è positiva;


in
colonna 4, indicare l'imposta a credito, se la differenza tra il totale imposta dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo indicato in colonna 2) è negativa (riportare in RX18).


IVAFE - SEZIONE XV-B


Il contribuente deve compilare il rigo RM35 da cui é possibile determinare l’imposta dovuta nel 2012, se dovuta.


I
n particolare:


in colonna 1, si indica il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 6 dei righi compilati nella sezione B.
Se l'importo di questa colonna non supera 12 euro, l’imposta non va versata;


in colonna 2, indicare l’imposta sul valore della attività finanziarie possedute all’estero calcolata nel quadro RM, sezione XVI del Modello Unico PF 2012, che si considera eseguito in acconto per l’anno 2012;


in colonna 3, indicare l’imposta a debito, se la differenza tra il totale imposta dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo indicato in colonna 2) è positiva
;


in
colonna 4, indicare l'imposta a credito, se la differenza tra il totale imposta dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo indicato in colonna 2) è negativa (riportare in RX19).


ACCONTI


Relativamente agli acconti 2013, le istruzioni dell'Agenzia consigliano di controllare l’importo indicato nel rigo RM32, colonna 1 (Immobili) e nel rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie).


Per ciascun rigo, se l’importo:

non supera euro 51,65, non è dovuto il relativo acconto;

supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.


L’acconto così determinato deve essere versato:


- in unica soluzione entro il 2 dicembre 2013 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;


- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:

la prima, nella misura del 40 per cento del rigo RM32, colonna 1 (Immobili) o del rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie) entro il 17 giugno 2013 ovvero entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

la seconda, nella restante misura del 60 per cento del rigo RM32, colonna 1 (Immobili) o del rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie) entro il 2 dicembre 2013.


VERSAMENTO


Per eseguire il versamento delle due imposte occorre presentare il modello F24; a tal proposito, con risoluzione n. 27 del 19 aprile 2013, l'agenzia delle Entrate ha riproposto i codici tributo da utilizzare.


Per il saldo:


“4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”


 “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”


 “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.


Per l'acconto:


“4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”


“4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”


“4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”


“4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”


“4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”


In caso di versamento rateale, per i codici tributo “4041”, “4043”, “4044” e “4047”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.


In caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.


QUADRO NORMATIVO

- D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 241/2011 – Art. 19

- Legge n. 228/2012

- Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 2012

- Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 2013


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