Iva. Servizi di formazione professionale inquadrati tra le prestazioni didattiche

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A seguito delle modifiche apportate alla legge Iva (Dpr n. 633/1972) dal decreto legislativo n. 18/2010, si è reso necessario un ulteriore chiarimento per la corretta applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto ai servizi di formazione personale.

Già in passato – circolare n. 36 del 21 giugno 2010 – era stato affrontato tale argomento e l’interpretazione agenziale era stata quella di far rientrare le prestazioni relative ai corsi di formazione e addestramento del personale nella categoria delle cosiddette “prestazioni generiche”, di cui all'articolo 7-ter del Dpr 633/72; con il rischio, però, di una doppia imposizione e di maggiori adempimenti per ciò che riguardava le spese di formazione sostenute all'estero.

Tale interpretazione era subito apparsa errata e, a maggior ragione, dopo le novità introdotte dal Dlgs n. 18/2010 non ha trovato più riscontro nel mutato contesto normativo.

Di qui la necessità di far ricomprendere le attività di formazione e addestramento professionale fra le prestazioni didattiche/educative e, dunque, farle ricadere, ai fini della territorialità, fra le prestazioni disciplinate dall'art. 7-quinquies del Dpr 633/72, che lega appunto la territorialità al luogo di esecuzione.

Pertanto, la nuova risoluzione n. 44/E del 7 maggio 2012 è intervenuta proprio con lo scopo di dichiarare superate le diverse indicazioni fornite in precedenza con la circolare n. 36/2010, distinguendo per la corretta applicazione dell’Iva ai servizi di formazione e aggiornamento professionale il caso in cui gli stessi siano resi a privati consumatori oppure a soggetti passivi. Tenendo conto di tale distinzione, nel primo caso, i servizi menzionati sono da considerarsi territoriali nel luogo di esecuzione, mentre, nel secondo caso, nel luogo in cui è stabilito il committente.
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  • ItaliaOggi, p. 33 - Formazione double face sull'Iva - Ricca

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