Iva ridotta al 10% per la revisione obbligatoria degli impianti di riscaldamento

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All’agenzia delle Entrate è stata posta istanza di interpello per sapere se le operazioni di controllo e manutenzione di impianti di riscaldamento poste in essere da una società possano essere assoggettate ad aliquota Iva ridotta nella misura del 10%, in base all'articolo 7 della legge n. 488/1999, che prevede tale aliquota percentuale per gli interventi di manutenzione ordinaria.

L’Agenzia risponde con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, con la quale specifica che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento ed il controllo di emissione dei gas, rientrando nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10%.

I condomini o i privati cittadini che abbiano pagato erroneamente l’Iva con aliquota ordinaria al 21% possono richiedere il rimborso della differenza d'imposta con apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Ciò, però, potrà avvenire solo a condizione che l’impresa prestatrice dei servizi dimostri di avere effettivamente restituito l'eccedenza ai destinatari e “nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi”; in ogni caso, si specifica anche che “non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall'articolo 26 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633”.
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  • ItaliaOggi, p. 25 - Riscaldamenti, revisione con l'Iva al 10% - Ricca

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