Liquidazione Iva di Gruppo, chiarimenti sul credito maturato e rateizzato

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Liquidazione Iva di Gruppo, chiarimenti sul credito maturato e rateizzato

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla liquidazione Iva di gruppo.

Il quesito è stato posto da una società controllante, che partecipa alla procedura della liquidazione Iva di gruppo e chiede delucidazioni in merito ad un omesso versamento del debito d’imposta risultante dalla liquidazione periodica dell’Iva di gruppo, relativa al primo trimestre 2018, ed emerso a seguito di controllo automatizzato effettuato da parte dell’Amministrazione finanziaria

In particolare, si vuole sapere se è possibile riportare al successivo periodo di liquidazione, e utilizzare in compensazione interna, il credito Iva emergente dall'ultimo trimestre dell'anno 2018 che non può essere indicato nel modello di dichiarazione annuale.

L’Agenzia offre la propria interpretazione nella risposta ad interpello n. 449/2019, discostandosi da quelle che sono le soluzioni proposte dall’istante, che la stessa Amministrazione finanziaria ha ritenuto non realizzabili.

Dopo aver ripercorso la normativa che regola gli adempimenti e i versamenti che il contribuente Iva deve rispettare per non incorrere in sanzioni, l’Agenzia – con riferimento al caso di specie – ritiene che a rilevare è quanto emerge dal quadro VW della dichiarazione annuale riservato alle società che optano per liquidazione dell’Iva di gruppo.

Infatti, nella determinazione del credito Iva annuale da indicare nel rigo VW33 non vanno considerati i versamenti periodici omessi, ma si tiene conto esclusivamente dell'Iva periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e, comunque, non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

Pertanto, il credito Iva che non può essere fatto valere in dichiarazione annuale nell'anno di omissione del versamento, emergerà nel corso degli anni successivi, corrispondenti al piano di rateazione e verrà indicato in un apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.

Conclude la risposta n. 449/2019, dunque che: “nell'ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell'IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni”.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 25 ottobre 2019 - Liquidazione di gruppo. Non tutte le società della catena debbono partecipare – G. Lupoi

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