Iva detratta anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione

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La Ctp di Cosenza è intervenuta a dirimere una controversia in cui una società - visto concludere negativamente un accertamento con adesione con cui era stato richiesto il riconoscimento dei costi relativi alla produzione del maggior reddito di impresa accertato induttivamente e la detraibilità dell’Iva pagata sugli acquisto – chiedeva di disapplicare le norme nazionali che ponevano in essere alcune limitazioni alla detraibilità dell’Iva pagata sugli acquisti o, nel caso non fosse possibile, la rimessione della questione alla Corte di giustizia Ue per far appurare la corretta applicazione o meno, al caso in esame, del principio della neutralità dell’Imposta sul valore aggiunto.

Dal canto suo, l’agenzia delle Entrate chiedeva ai giudici provinciali di Cosenza il rigetto del ricorso, dato che il contribuente, poiché evasore totale, non poteva far valer,e in assenza di dichiarazione, né i costi sostenuti derivanti dalle fatture passive né l’Iva assolta sugli acquisti.

La Ctp Cosenza – sentenze nn. 189, 191 e 193 del luglio 2010 – ha accolto parzialmente i ricorsi ed ha concluso che anche in caso di mancata presentazione da parte di una società della dichiarazione Irap ed Iva non è precluso a priori il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. In caso contrario si andrebbe incontro ad una duplicazione dell’imposta che risulterebbe incompatibile sia con la normativa Ue sia con lo stesso ordinamento italiano, ai sensi dell’articolo 56 della Carta costituzionale. Per i giudici provinciali è possibile, dunque, disapplicare l’articolo 55 del Dpr n. 633/72 e riconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti se esiste prova documentale.

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