Iva detraibile solo sulle spese che rientrano nell’attività dell’azienda
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 14 gennaio 2010
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 281/2010, sancisce che al contribuente non spetta la detrazione Iva per lavori effettuati su beni propri, prima concessi in locazione e successivamente ceduti. Con la sentenza si vuole ribadire il concetto secondo cui l’agevolazione può essere concessa solo quando ci sia uno stretto rapporto di inerenza tra chi ne usufruisce e il beneficio stesso. Pertanto, non è sufficiente che i costi siano sostenuti per migliorare la gestione in senso astratto, ma è necessario che le spese rientrino nell’attività dell’azienda.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 29 – Con l’affitto imposta indetraibile – Piagnerelli
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