Iva detraibile solo sulle spese che rientrano nell’attività dell’azienda

Pubblicato il



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 281/2010, sancisce che al contribuente non spetta la detrazione Iva per lavori effettuati su beni propri, prima concessi in locazione e successivamente ceduti. Con la sentenza si vuole ribadire il concetto secondo cui l’agevolazione può essere concessa solo quando ci sia uno stretto rapporto di inerenza tra chi ne usufruisce e il beneficio stesso. Pertanto, non è sufficiente che i costi siano sostenuti per migliorare la gestione in senso astratto, ma è necessario che le spese rientrino nell’attività dell’azienda.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 29 – Con l’affitto imposta indetraibile – Piagnerelli

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito