IVA 2024: nel modello eliminati i quadri VB e CS
Pubblicato il 25 gennaio 2024
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Con la pubblicazione del provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024 sono stati approvati in via definitiva il modello e le istruzioni della dichiarazione Iva 2024 (relativa all'anno d’imposta 2023). Il provvedimento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 8 del DPR 322/1998 al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello dichiarativo alla vigente normativa; inoltre, è stata resa disponibile una versione “semplificata” del modello (Iva base/2024) da utilizzare in alternativa al modello ordinario.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva deve essere presentata nei consueti termini, ossia nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Si ricorda, inoltre, che qualora si intenda comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva di ottobre - dicembre 2023 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale Iva utilizzando il quadro VP occorrerà anticipare la presentazione del modello dichiarativo al 29 febbraio 2024.
Come chiarito dalle istruzioni al modello, nel caso in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio (e, quindi, dal 1° marzo 2024).
Tra le novità del modello Iva 2024 si evidenziano, in particolare:
- l’eliminazione del quadro VB (per effetto delle novità previste da l Dlgs.1/2024), nell’ambito del quale i soggetti passivi che utilizzavano solo mezzi di pagamento tracciabili, al fine di dimezzare le sanzioni amministrative, erano tenuti a indicare gli estremi identificavi dei rapporti con gli istituti finanziari;
- l’eliminazione del quadro CS, utilizzato lo scorso anno per consentire ai soggetti passivi tenuti al versamento del contributo straordinario contro il “caro bollette” di assolvere ai relativi adempimenti;
- l’eliminazione del rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, avevano fruito della “sospensione” dei versamenti prevista seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
- il ripristino nei quadri VE e VF della percentuale di compensazione del 7% riservata alle cessioni di bovini e la conseguente soppressione della percentuale del 9,5%;
- l’introduzione nel rigo VO36 della nuova casella "Revoca" riservata alle imprese agricole esercenti anche l'attività “oleoturistica”.
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