Direttiva antiriciclaggio Bozza decreto in consultazione

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Direttiva antiriciclaggio Bozza decreto in consultazione

Il MEF (Direzione V del Dipartimento del Tesoro) ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto legislativo attuativo della IV direttiva antiriciclaggio – la n. 2015/849/UE - relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE.

La bozza del provvedimento di recepimento della direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta IV Direttiva Amld), riscrive il testo del decreto legislativo n. 231/2007 e resterà in pubblica consultazione fino al 20 dicembre prossimo.

Eventuali commenti ed osservazioni possono essere inviati per e-mail, specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, all’indirizzo:dt.antiriciclaggio@tesoro.it

IV Direttiva Antiriciclaggio

La IV direttiva antiriciclaggio abroga le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore. Essa introduce disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.

Con la legge di Delegazione europea n. 170/2016, anche il Governo italiano è stato delegato ad emanare decreti legislativi per l’attuazione della stessa in materia di contrasto al riciclaggio.

La bozza del decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio prevede nuove regole, come per esempio:

  • nuovi obblighi di conservazione a carico dei soggetti destinatari i quali dovranno conservare dati, documenti e informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, a disposizione delle autorità,

  • la copia dei documenti dovrà essere conservata in formato cartaceo o elettronico purché non modificabile,

  • il titolare effettivo è individuabile nella persona dell'amministratore,

  • previsto un nuovo sistema sanzionatorio.

Nuove sanzioni antiriciclaggio

Nello schema del nuovo decreto legislativo assumono rilevanza penale le seguenti fattispecie:

- colui che, tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione: la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10mila a 30mila euro;
- colui che, tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvalga di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni: la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10mila a 30mila euro;
- il cliente che, obbligato a fornire dati e informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, salvo che il fatto costituisca più grave reato: la pena è la reclusione da tre mesi a 1 anno e multa da 1.500 a 10mila euro;
- colui che viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3: la pena  è l'arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5mila a 30mila euro;
- colui che, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza carte di credito o di pagamento, o qualsiasi documento analogo: la pena è la reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.550 euro, Analoga pena per chi falsifica o altera carte di credito o di pagamento o altro documento analogo o possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Dal punto di vista amministrativo, scompaiono le sanzioni calcolate in misura percentuale e ne vengono fissate altre che sono modulate tra un minimo ed un massimo, ossia graduate per entità e tipologia tra i soggetti obbligati: enti creditizi e istituti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo.

Inoltre, il MEF e le autorità di vigilanza, nell’applicazione delle sanzioni amministrative, devono considerare ogni circostanza rilevante e anche il fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica.

Per esempio, è prevista una sanzione fino ad 80 mila euro per chi non provvede ad acquisire i dati del cliente o del titolare effettivo ed una sanzione sempre estesa anche per chi compie la prestazione senza aver provveduto all'adeguata verifica e in caso di mancato rispetto degli obblighi di conservazione dei dati e dei documenti.

Titolare effettivo

La nuova definizione di titolare effettivo individua la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita o, se il cliente è societario le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.

Abrogato l'archivio unico

Il testo del provvedimento di adozione della direttiva comunitaria prevede, inoltre, l'abrogazione nominale dell'archivio unico di cui agli attuali articoli 37-39 dell'attuale Dlgs n. 231/07.

Con la scomparsa dell'archivio unico vengono, però, stabiliti dettagliati "Obblighi di conservazione" dei documenti, dati e informazioni utili all'espletamento di indagini su operazioni di riciclaggio, reati ad esso presupposti e attività di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, i soggetti obbligati devono conservare copia, in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile, dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni al fine di ricostruire la data di instaurazione del rapporto o dell'incarico.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 2 settembre 2016 - Legge delegazione europea 2015 Antiriciclaggio – Moscioni

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