Legge delegazione europea 2015 Antiriciclaggio
Pubblicato il 02 settembre 2016
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E' stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 204 del 1° settembre 2016 la legge n. 170 del 12 agosto 2016, di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, cosiddetta Legge di delegazione europea 2015. Le disposizioni della Legge entreranno in vigore dal 16 settembre prossimo.
Tra le deleghe di maggiore interesse si segnala quella contenuta nell'articolo 15 della Legge 170/2016, che appunto delega il Governo a recepire la IV Direttiva Antiriciclaggio.
Delega Antiriciclaggio
Nello specifico, con l'articolo 15, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.
L'ordinamento italiano nel recepire la direttiva cercherà di graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio, rispettando i principi della normativa nazionale ed europea in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
L'analisi del rischio verrà riservata al Comitato di sicurezza finanziaria, che assumerà il ruolo di organismo preposto alla elaborazione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché al coordinamento delle strategie per farvi fronte. La fonte di riferimento per tale attività sarà una fonte sovranazionale quale, nello specifico, la relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea.
Gli esiti di queste analisi del rischio, sempre aggiornati e documentati, dovranno essere messi a disposizione degli organismi nazionali di autoregolamentazione, che elaboreranno delle linee guida, così da poter essere recepiti a livello nazionale ed aziendale.
Secondo la legge di delegazione europea 2015, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno conservare i dati previsti, garantendo la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso l’integrazione di banche dati pubbliche esistenti.
L’Uif (Unità informazione Finanziaria per l'Italia), inoltre, avrà la possibilità di accedere a tutte le informazioni finanziarie ed amministrative, oltre che alle informazioni giudiziarie ed investigative, se autorizzate dal Giudice.
Registro centrale Titolari Effetti
E' prevista anche la nascita del registro centrale dei Titolari Effettivi per i trust, le società e i gruppi societari. Le informazioni sui Titolari Effettivi di tali soggetti dovranno essere registrate, a cura del legale rappresentante, in una sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese in modo che siano tempestivamente disponibili alle autorità competenti, senza vincoli.
L’accesso al Registro all’Amministrazione finanziaria sarà infatti previsto proprio per il contrasto all’evasione fiscale.
- eDotto.com – Edicola del 29 luglio 2016 - Legge delegazione europea 2015 Ok dal Senato – G. Lupoi
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