Italia condannata dalla Corte dei diritti dell'uomo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 settembre 2009
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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con due sentenze del 17 settembre 2009, ha condannato l'Italia, nei procedimenti n. 10249/03 e n. 9174/02, per violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
In particolare, con riferimento alla prima delle due cause, il nostro Paese è stato condannato, per violazione dell'art. 7 della Convenzione, al risarcimento dei danni pecuniari subiti da un detenuto italiano, presso il carcere di Parma, che era stato condannato ad una pena maggiore rispetto a quella applicabile quando il reato era stato commesso.
Con riferimento al secondo procedimento, la violazione riconosciuta in capo all'Italia concerne l'art. 6 della Convenzione; in particolare, con riferimento ad un detenuto invalido, sottoposto al regime di carcere duro ai sensi dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, la Corte ha ritenuto troppo breve sia il periodo di tempo a disposizione del condannato per ricorrere contro il provvedimento - 10 giorni, senza effetto sospensivo del ricorso – sia quello posto a disposizione del tribunale di sorveglianza per rispondere (sempre di 10 giorni).
In particolare, con riferimento alla prima delle due cause, il nostro Paese è stato condannato, per violazione dell'art. 7 della Convenzione, al risarcimento dei danni pecuniari subiti da un detenuto italiano, presso il carcere di Parma, che era stato condannato ad una pena maggiore rispetto a quella applicabile quando il reato era stato commesso.
Con riferimento al secondo procedimento, la violazione riconosciuta in capo all'Italia concerne l'art. 6 della Convenzione; in particolare, con riferimento ad un detenuto invalido, sottoposto al regime di carcere duro ai sensi dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, la Corte ha ritenuto troppo breve sia il periodo di tempo a disposizione del condannato per ricorrere contro il provvedimento - 10 giorni, senza effetto sospensivo del ricorso – sia quello posto a disposizione del tribunale di sorveglianza per rispondere (sempre di 10 giorni).
- ItaliaOggi, p. 14 – Diritti dell'uomo, Italia all'angolo - Gonnella
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