Istruzioni su maxisanzione, sospensione attività e sanzioni orario di lavoro
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 05 marzo 2014
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Con circolare n. 5 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dà indicazioni operative sulle sanzioni su lavoro nero ed orario di lavoro, da applicare in relazione al momento in cui l’illecito è stato consumato, alla luce della conversione in Legge n. 9/2014, con modificazioni, del D.L. n. 145/2013 (Destinazione Italia).
Maxisanzione.
Posto che la consumazione dell'illecito coincide con la cessazione della condotta:
• per le violazioni commesse prima del 24.12.2013, si applicherà la pregressa disciplina (importi e diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004);
• per le violazioni commesse dal 24.12.2013 e fino al 21.2.2014 compreso, si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile e la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
• per le violazioni commesse del 22.2.2014, si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'art 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non anche la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - pari ad € 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad € 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24.12.2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
Sanzioni in materia di orario di lavoro.
Per le sanzioni in materia di orario di lavoro, alla luce della Legge di conversione n. 9/2014, le violazioni commesse sino al 23.12.2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio, mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati. Sul punto la circolare ministeriale ha chiarito che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento (4 mesi per la durata media dell’orario di lavoro, 14 giorni per il riposo settimanale e 24 ore per il riposo giornaliero) devono ricadere interamente dopo il 24.12.2013, in quanto tali periodi costituiscono un elemento "strutturale" della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Sommerso, sanzioni più rigide - Caiazza
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