Istruzioni per l’erogazione dell’assegno straordinario al personale delle imprese assicuratrici
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 09 maggio 2012
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Con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, l’Istituto di previdenza nazionale illustra l’istituzione, la finalità e le modalità di accesso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici”.
Il Fondo ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il CCNL di settore, che risultano coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale.
Il Fondo, infatti, provvede all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, in favore dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, entro un periodo massimo di cinque anni, e il cui rapporto di lavoro si risolva secondo le modalità previste dagli accordi aziendali (comma 1, articolo 8, del Regolamento di istituzione del Fondo).
I lavoratori interessati (con esclusione di dirigenti, portieri e personale ausiliario), dunque, riceveranno un assegno straordinario annuo, erogato per 13 mensilità a partire da quella successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e fino al mese precedente la pensione. Il lavoratore ha la facoltà di richiedere che l’assegno straordinario gli venga corrisposto in un’unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo, mentre la contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata.
Il valore dell’assegno straordinario è pari all'importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per fruire di tale sostegno al reddito, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda entro i 10 anni di durata in vita del Fondo, che decorre dal 14 aprile 2011. Dunque, il periodo di possibile erogazione della prestazione straordinaria è ricompreso tra il 1° maggio 2011 e il 1° aprile 2021 e, in tale arco temporale, sarà poi il singolo accordo aziendale a disciplinare l’esodo dei lavoratori in esubero di ciascuna società, individuando la prima e l’ultima decorrenza utile della prestazione.
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