Istruzioni ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani sotto i 30 anni
Pubblicato il 26 settembre 2013
Condividi l'articolo:
Con il decreto Lavoro, Dl 76/2013, viene riconosciuto un incentivo per chi assume giovani tra i 18 e i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o senza diploma di scuola media superiore o professionale. Indicate dall’Inps, con circolare n. 131 del 17 settembre, le mosse che il datore di lavoro deve seguire per ottenere l’aiuto. A breve sarà disponibile il modulo per l’inoltro della domanda online.
DECRETO
LAVORO
Come
prevede l’articolo 1 del D.L. n. 76/2013, convertito
con L. n. 99/2013, possono beneficiare di un
incentivo i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo
indeterminato,
lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che:
-
siano senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi;
-
siano privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale.
La
circolare Inps n. 131 del 2013 precisa che, al momento
dell’assunzione, occorre avere compiuto 18 anni ma non 30.
Con
riferimento alla locuzione “privo di impiego
regolarmente retribuito”, sono richiamati il decreto del20 marzo 2013 e la circolare n. 34/2013, ambedue del ministero del
Lavoro, e ilmessaggio Inps n. 12212/2013, dai quali si evince che:
si
considera “senza impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi" chi, negli ultimi sei mesi, non
ha prestato attività
lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato
della durata di almeno sei mesi ovvero chi, negli ultimi sei mesi, ha
svolto attività lavorativa in
forma autonoma o
parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al
reddito
annuale minimo personale escluso da imposizione.
Quindi
il lavoratore, nel periodo di riferimento, non deve
aver svolto:
->
attività di lavoro subordinato
legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi
ovvero
->
attività di collaborazione
coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui
all’articolo
50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir) remunerata con emolumenti annui
per un
importo superiore a 8.000 euro
ovvero
->
attività di lavoro autonomo che
abbia prodotto un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Rientra
tra chi “non
possiede un diploma di scuola
media superiore
o professionale" colui che non
ha conseguito un titolo di studio di istruzione
secondaria superiore, rientrante nel livello
terzo della
classificazione internazionale sui livelli d'istruzione.
Si
evidenzia che la situazione di “privo di impiego
regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di
disoccupazione, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è
necessaria
la previa registrazione presso il centro per l’impiego.
VIGENZA
DELL’INCENTIVO
Per
ottenere l’incentivo, valgono le assunzioni
effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013.
L’ammissione
all’incentivo termina il 30 giugno 2015;
in ogni caso, l’incentivo non viene più
concesso a seguito dell’esaurimento
delle risorse fissate per ogni regione e provincia autonoma.
L’Inps sul
proprio sito darà comunicazione dell’avvenuto prosciugamento delle
risorse.
MISURA
DELL’INCENTIVO
L’avente
diritto all’incentivo riceverà un terzo della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, con un massimale mensile di 650 euro per
lavoratore. La
fruizione del beneficio avviene unicamente mediante
conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di
riferimento.
|
|
Istruzioni
vengono rese nel caso in cui l'assunzione
o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di
calendario. E’
previsto che i massimali del primo e dell'ultimo mese di vigenza
dell'incentivo
siano convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi
di euro 650
quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di
riferimento; se
si rende necessario rapportare l'incentivo ad una quota della
retribuzione
mensile, anche la base convenzionale di computo dell'incentivo viene
ridotta e
viene rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile
quanti sono
i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.
Chiarimenti
sono forniti per l’assunzione (ovvero
trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione:
-
l’incentivo non viene erogato nei periodi in
cui il lavoratore non viene utilizzato in somministrazione in
quanto in
tale lasso di tempo
il soggetto non è occupato (è infatti
pacifico che l’indennità di disponibilità non è paragonabile alla
retribuzione
in senso stretto);
-
il periodo di inutilizzabilità non comporta uno
slittamento della scadenza del beneficio.
Altro
caso particolare è rappresentato dalla disciplina
dell’apprendistato, in
quanto per questa la normativa già ammette una contribuzione ridotta
rispetto a
quella normale.
Quindi
l’incentivo per l’assunzione di un apprendista non
può, per mese, risultare superiore
all’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro. Per
esempio, se la
contribuzione per l’apprendista assunto è pari all’11,61% della
retribuzione,
l’incentivo di cui al dl 76/2013 deve essere pari, nel mese, all’11,61%
della
retribuzione imponibile previdenziale.
RAPPORTI
DI LAVORO
AMMESSI AD INCENTIVO
L’incentivo
viene erogato sia per l’assunzione a tempo
indeterminato che per la trasformazione di
rapporti a temine in rapporti a tempo indeterminato.
Assunzione |
Trasformazione |
Il beneficio spetta: - per assunzioni a tempo indeterminato, anche parziale - per assunzione di apprendisti - per assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato. Il beneficio non spetta: - per assunzioni di lavoratori domestici - per i rapporti di lavoro intermittente e ripartito. |
Il beneficio spetta: - al lavoratore maggiore di 18 anni ma che non abbia compiuto 30 anni (è ammesso anticipare la trasformazione se alla scadenza prevista dal rapporto a termine il soggetto dovesse aver compiuto già 30 anni) - se la condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” sussiste al momento della trasformazione - per la trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato. |
CONDIZIONI
Il
diritto all’incentivo richiede il rispetto di alcune
condizioni:
A.
- la regolarità prevista dall’art. 1,
commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, riguardante l’adempimento
degli
obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle
condizioni
di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché di
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.
Per
la somministrazione la regolarità contributiva va
verificata con riferimento all’agenzia di somministrazione mentre
l’osservanza
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro grava sia
sull’agenzia di
somministrazione che sull’utilizzatore.
B.
- l’applicazione dei principi
stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15. L. n. 92/2012 (vedere
allegato).
L’incentivo
non può essere riconosciuto se la trasformazione
avviene dopo i primi sei mesi del rapporto a termine in
quanto il
lavoratore, in questo frangente, ha ottenuto il diritto di precedenza
all’assunzione a tempo indeterminato.
C.
- le condizioni di compatibilità con
il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40 del regolamento (CE) n.
800/2008.
Tra
le altre cose, il datore di lavoro non deve aver
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto
bloccato, gli
aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della
Commissione
Europea; inoltre non deve trattarsi di un’impresa in difficoltà.
D.
- la realizzazione e il mantenimento
dell’incremento netto dell’occupazione.
Su
quest’ultimo punto la circolare n. 131 offre interessanti
precisazioni.
Si
accede all’incentivo se l’assunzione o la trasformazione
comporta un incremento netto
dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno
precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente
la decorrenza
della trasformazione).
L’incremento
deve permanere per ogni mese di calendario
in cui si beneficia dell’incentivo:
l’assenza di tale incremento ha come conseguenza la sua
perdita per la
mensilità di riferimento.
Se,
successivamente, l’incremento viene ripristinato, è
possibile nuovamente fruire dell’incentivo dal mese di ripristino fino
alla
originaria scadenza.
Esistono,
però, dei casi in cui pur non essendosi verificato
l’incremento, l’incentivo viene applicato:
-
per dimissioni volontarie, tranne che per giusta causa;
-
per invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
-
per pensionamento;
-
per riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
-
per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo.
L’incremento
dell’occupazione sarà valutato con riferimento:
>
alle varie categorie di lavoratori a tempo determinato
ed indeterminato (tranne il lavoro accessorio);
>
ai lavoratori somministrati nell’ambito di un rapporto
di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia.
Non
deve essere conteggiato Il lavoratore assunto (o
utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore
assente;
infatti, in tale ipotesi, si computa il lavoratore sostituito.
L’incremento
occupazionale, per quanto riguarda l’assunzione
o la trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
deve
essere osservato con riferimento ai dipendenti dell’agenzia,
considerando i
lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione e
gli altri dipendenti (per questi ultimi, si computano sia i
lavoratori a
tempo determinato che indeterminato).
Vanno
esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo
di somministrazione essendo questi inclusi nel computo
dell’utilizzatore.
La
circolare n. 131 informa che il numero
dei dipendenti è calcolato in Unità
di Lavoro annuo (U.L.A.), secondo quanto prevede il diritto
comunitario (il
riferimento è alla circolare Inps n. 111/2013).
Per
quanto attiene al mantenimento
dell’occupazione, in caso di assunzioni a tempo
indeterminato, questo deve
intercorrere per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi
convenzionali:
-
la forza media occupata nei 12 precedenti l’assunzione
-
la forza media relativa al primo anno successivo
all’assunzione, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto
agevolato. Per
il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, la forza media
occupata
nel secondo anno successivo all’assunzione.
[Si
riporta l’esempio contenuto nella circolare: assunzione
avvenuta il 15.10.2013 con scadenza il 14.04.2015. Per i primi 12 mesi
di
vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra
la forza
media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 (i 12
precedenti
l’assunzione) e la forza media relativa al periodo
15.10.2013-14.10.2014.
Per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il confronto
deve
essere effettuato tra la forza media relativa al periodo
15.10.2012-14.10.2013
e la forza media relativa al periodo 15.10.2014-14.10.2015.]
A
fronte di una trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto a termine, l’incremento occupazionale può avvenire dalla data
di
decorrenza della trasformazione oppure entro un mese da tale data
(attraverso un’assunzione
compensativa successiva). Se si versa in tale ultima ipotesi,
il computo
della durata del beneficio va effettuato dalla data della
trasformazione.
PROCEDURA
DI
AMMISSIONE ALL’INCENTIVO
I
datori di lavoro sono tenuti al rispetto del procedimento
appositamente istituito; i termini previsti, precisa
l’Inps, sono
perentori. L’inosservanza, pertanto, dà luogo all’inefficacia
della
procedura.
L’iter
previsto è il seguente:
-
invio da parte del datore di lavoro all’Inps di una domanda
preliminare di ammissione all’incentivo contenente
l’indicazione del lavoratore per cui si richiede l’incentivo
la regione dove avviene l’esecuzione della prestazione lavorativa
-
invio da parte dell’Inps, entro 3 giorni dall’invio
dell’istanza, dopo verifica della disponibilità delle risorse, di
una
comunicazione telematica di prenotazione positiva dell’incentivo
(per 18 o
12 mesi) per il lavoratore indicato
-
entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione di prenotazione positiva, il datore deve
provvedere,
qualora non lo avesse già fatto, a stipulare il contratto di
assunzione o di
trasformazione
-
entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve
comunicare
all’Istituto l’avvenuta stipula del contratto di lavoro e chiedere
conferma
della prenotazione dell’incentivo.
L'istanza
di conferma costituisce
domanda definitiva di ammissione al beneficio.
La
domanda preliminare deve essere inoltrata solo
utilizzando il modulo di istanza on line “76-2013”, presente
nell'applicazione
“DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente” (un
apposito
messaggio sul sito Inps.it ne annuncerà la pubblicazione). Non va
allegata
alcuna documentazione.
Saranno
disponibili nell'applicazione “DiResCo” anche:
la
comunicazione di prenotazione
positiva dell’Inps
la
comunicazione del datore di lavoro
circa la stipula del contratto di lavoro.
Per
la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a
termine, è obbligatorio presentare in ogni caso domanda definitiva
entro i
termini suddetti, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento
netto
dell'occupazione. La conferma dell’Inps sarà efficace se - nel termine
indicato
dall'articolo 1, comma 5, D.L. n. 76/2013 - viene realizzato
l'incremento netto
dell'occupazione. In caso contrario, non si potrà fruire dell'incentivo.
Con
la procedura sopra evidenziata si è inteso garantire che
l’assunzione risulti effettivamente agevolata (ecco il motivo della
prenotazione e della successiva conferma della disponibilità dei fondi)
e che
non rimangano inutilizzate delle risorse. Per questo motivo, il
contratto di
lavoro stipulato deve prevedere che il rapporto di lavoro inizi entro
il
termine perentorio di 14 giorni lavorativi decorrenti dalla
comunicazione Inps
di prenotazione della risorsa ovvero che entro lo stesso termine
decorra la
trasformazione a tempo indeterminato (anche in anticipo rispetto
all'originaria
scadenza del rapporto a termine).
FRUIZIONE
DEL BENEFICIO
Datori di lavoro con Uniemens
Nel
flusso Uniemens, le quote mensili dell'incentivo da
porre a conguaglio andranno valorizzate all’interno di
<DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>,
elemento <Incentivo>
indicando:
-
nell’elemento <TipoIncentivo> il valore “DL76”,
avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di
under30, ai
sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;
-
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00”
(Stato);
-
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> l’importo
posto a conguaglio relativo al mese corrente;
-
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’eventuale
importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Tale
elemento potrà
essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del
beneficio.
Qualora si renda necessario restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
-
nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito
il codice causale “M300” avente il significato di
“Restituzione
incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;
-
nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno
l’importo da restituire.
Coloro
che non sono dotati di matricola aziendale,
devono inoltrare richiesta alla sede Inps competente. Se non si hanno
ancora
lavoratori alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in
tema
d’iscrizione, occorre indicare come inizio attività con dipendenti una
data
fittizia, corrispondente alla data di presentazione della
domanda di
iscrizione.
A
seguito dell’assunzione dei giovani, è necessario
effettuare idonea comunicazione all’Inps che dovrà modificare la data
di inizio
attività, facendola coincidere con quella di assunzione.
Datori di lavoro agricoli
Dopo
la conferma della domanda preventiva di incentivo, la
fruizione di questo avverrà attraverso il campo, di nuova istituzione,
CODAGIO
(quadro F), a decorrere dall'esercizio III/2013.
L’azienda
dovrà, in un dato mese, obbligatoriamente e
congiuntamente indicare per il lavoratore agevolato:
-
il valore Y per il Tipo Retribuzione;
-
nel campo CODAGIO, il valore:
U1 per lavoratori Oti - ex art. 1, legge n. 99/2013;
U2 per lavoratori Otd trasformati in Oti - ex art. 1, legge n. 99/2013;
U3 per lavoratori Oti di azienda somministratrice - ex art. 1, legge n. 99/2013;
-
nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo
spettante.
L’importo
dell’incentivo sarà detratto dalla contribuzione
dovuta dall’azienda. Se risultano importi eccedenti, è possibile
ricorrere alla
richiesta di rimborso o procedere con compensazione anche su contributi
futuri.
Coloro
sprovvisti di posizione contributiva aziendale
(CIDA), devono inoltrare richiesta alla sede Inps attraverso la
presentazione
della Denuncia Aziendale (DA).
ALLEGATO |
Legge 92/2012 - art. 4 co. 12, 13, 15 12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: a)
gli incentivi non spettano
se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge
o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi
anche nel caso in cui il
lavoratore avente diritto
all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione; c)
gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione
abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad
una crisi o riorganizzazione aziendale,
salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o
la d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. 13.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro
durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha
prestato l'attività in favore dello stesso
soggetto, a titolo di
lavoro 15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: