Istituto di vigilanza condannato al risarcimento per il furto subito
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 gennaio 2010
Condividi l'articolo:
La Corte di cassazione, con sentenza 26495 del 2009, ha confermato una decisione con cui la Corte d'Appello aveva condannato un istituto di vigilanza e la relativa compagnia di assicurazione a risarcire i danni riportati da una società cliente a seguito del furto subito nella cassaforte di quest'ultima. Il servizio affidato all'istituto di vigilanza, unico soggetto in possesso della combinazione della cassaforte, prevedeva il prelievo con guardie giurate, il trasporto ed il deposito in banca delle somme custodite dalla società.
I giudici di legittimità hanno considerato corretto ritenere che il furto in oggetto fosse derivato dall'omessa custodia delle chiavi e della combinazione da parte della società incaricata. Ed infatti – precisa la Corte – per essere esente da responsabilità, l'istituto avrebbe dovuto dimostrare di aver messo a punto quanto necessario anche a prevenire qualsiasi fatto interno o esterno che potesse comportare l'inadempimento del suo obbligo di custodia. Da qui il riconoscimento di responsabilità e la condanna a risarcire la cliente.
I giudici di legittimità hanno considerato corretto ritenere che il furto in oggetto fosse derivato dall'omessa custodia delle chiavi e della combinazione da parte della società incaricata. Ed infatti – precisa la Corte – per essere esente da responsabilità, l'istituto avrebbe dovuto dimostrare di aver messo a punto quanto necessario anche a prevenire qualsiasi fatto interno o esterno che potesse comportare l'inadempimento del suo obbligo di custodia. Da qui il riconoscimento di responsabilità e la condanna a risarcire la cliente.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – La vigilanza deve risarcire il furto - Bresciani
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: