Istanze di interpello con nuove regole in vigore
Pubblicato il 08 gennaio 2016
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L'articolo 8 del Dlgs n. 156/2015 ha rivisto la disciplina degli interpelli, affidando ad appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali.
Ora l'Agenzia delle Entrate ottempera alle disposizioni
Per effetto della regionalizzazione degli interpelli tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente.
Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio - l’imposta ipotecaria dovuta per gli atti non di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali e quelle riguardanti disposizioni o fattispecie catastali - devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
Il provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate dà attuazione alle nuove regole sugli interpelli presentati ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente.
Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri.
Solo via transitoria fino al 31 dicembre 2017, la gestione delle nuove istanze cd. “antiabuso” dovranno essere presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l’istanza.
Nel provvedimento si spiega, ad esempio, come le istanze di interpello controlled foreign companies (CFC) dovranno essere presentate, salvo che per i soggetti di più rilevante dimensione, direttamente alla Direzione regionale.
Sarà avviato un apposito servizio telematico dedicato alla comunicazione
Nel frattempo il provvedimento suggerisce, per notificazioni e comunicazioni, l’uso della Pec in via prioritaria. Dunque, i contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (imprese societarie, ditte individuali, professionisti iscritti all’albo, pubbliche amministrazioni) e quelli che, pur non essendo obbligati, forniscono nell’istanza un indirizzo Pec, saranno informati preferibilmente attraverso tale canale.
- eDotto.com - Edicola del 19 novembre 2015 - Redazione eDotto
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