Istanza di cooperazione rafforzata delle imprese estere. Regole attuative
Pubblicato il 17 aprile 2019
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L’agenzia delle Entrate fissa le regole della competenza per l’istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata da parte delle imprese estere.
Per favorire il rapporto Amministrazione finanziaria-contribuente, il Dl n. 50/2017 ha introdotto, nel sistema tributario italiano, un istituto di comunicazione e cooperazione rafforzata rivolto alle imprese estere appartenenti a gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a un miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie, appartenenti al medesimo gruppo societario.
Se l’impresa estera ritiene che l’attività esercitata in Italia costituisca una stabile organizzazione, può presentare istanza per l’individuazione della sua sussistenza o meno e, in caso positivo, per la determinazione dei redditi a essa imputabili e della base imponibile ai fini Iva.
Competenza per la procedura di cooperazione e collaborazione
Il provvedimento n. 95765 del 16 aprile 2019 dell’agenzia delle Entrate approva il modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata”, a disposizione degli utenti sul sito dell’Agenzia, da presentare in via telematica all’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti, che viene, quindi, deputato ad essere l’organo competente in materia.
L’invio va effettuato:
- all’indirizzo Pec riportato nelle istruzioni per la compilazione del modello;
- in caso di soggetti non residenti privi di Pec, attraverso posta elettronica ordinaria, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente all’Ufficio Adempimento collaborativo dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Settore Strategie per la compliance e per l’attrazione degli investimenti, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Invece, per le attività relative all’accertamento e alla definizione delle imposte dovute dalla stabile organizzazione sulla base dei redditi e delle operazioni rilevanti ai fini Iva a essa imputabili, la competenza è affidata alle articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata nel territorio nazionale.
Sussistenza di una stabile organizzazione: versamento dei debiti tributari
Dopo la ricezione dell’istanza, inizia la fase istruttoria, al termine della quale avviene il rilascio di un atto conclusivo dell’istruttoria, nel quale l’Agenzia descrive le valutazioni di fatto e di diritto in base alle quali è stata ammessa od esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Se viene accertata la sussistenza, l’Agenzia, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, trasmette alla società un invito per definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.
Previste sanzioni amministrative ridotte alla metà per le società che decidono di estinguere i suddetti debiti tributari della stabile organizzazione.
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