Ispezioni, la preclusione del Libro Unico del Lavoro (LUL) non è assoluta
Pubblicato il 14 febbraio 2019
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L’accertamento sul Libro Unico del Lavoro, finalizzato esclusivamente al controllo del rispetto dei tempi di riposo o delle ferie, non preclude l’esame del medesimo documento e le conseguenti eventuali contestazioni nell’ambito di una successiva ispezione che abbia ad oggetto la verifica, ai fini della corretta determinazione dell’imponibile previdenziale, delle indennità di trasferta, dei premi, della consistenza della prestazione lavorativa in termini di orario e relativa retribuzione o del rispetto dei minimi contrattuali previsti dal CCNL. In ragione di ciò, gli ispettori del lavoro dovranno specificare, nel verbale di primo accesso, l’oggetto dell’accertamento ispettivo, quantomeno in ordine alle finalità di verifica.
Il chiarimento è giunto dall’INL, con la circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019. Nel documento di prassi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni al personale ispettivo in merito alla tematica delle preclusioni previste dall'art. 3, co. 20, della L. n. 335/1995 in materia di verbalizzazione degli accertamenti ispettivi.
Ispezioni, quando si verifica il regime delle preclusioni?
Il regime delle preclusioni, che riguarda esclusivamente gli accertamenti di natura previdenziale, è disciplinato dall’art. 3, co. 20, della L. n. 335/1995, così come modificato dalla L n. 402/1996. Tale norma prevede che, qualora gli ispettori attestino la regolarità dell’azienda oggetto di accertamento, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive. Tuttavia, ciò non vale per comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. In particolare:
- per comportamenti “omissivi” s’intendono, ad esempio, il rifiuto alla esibizione della documentazione richiesta, il diniego di accesso nei locali di lavoro, il rifiuto o intralcio alla raccolta di dichiarazioni, la mancata collaborazione alle indagini, ecc.;
- viceversa, per comportamenti “irregolari” s’intendono, ad esempio, le mancate registrazioni di lavoratori nel libro matricola o nel libro paga, ovvero registrazioni di retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte, non rilevabili al momento dell'ispezione sulla base degli interrogatori effettuati e della documentazione resa disponibile, che possono riscontrarsi anche a chiusura del verbale, sia a seguito di denunce presentate dai lavoratori che per fatti interni ed esterni all'Istituto per i quali l'Istituto stesso ne è venuto a conoscenza in momenti successivi.
Sul punto, il documento di prassi precisa che le preclusioni si riferiscono esclusivamente alle contestazioni contenute in “verifiche ispettive" ed operano, pertanto, solo in relazione all’attività di vigilanza, senza pregiudizio per le verifiche d’ufficio in ordine alla sussistenza dei crediti previdenziali ed alla regolarità delle posizioni assicurative.
In altri termini, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:
- laddove la verifica ispettiva abbia accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e all'oggetto dell’accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
- qualora, a seguito dell'accertamento, il datore di lavoro abbia provveduto a regolarizzare, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, le posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione.
Va da sé che la preclusione non si configuri nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse.
Ispezioni, le modalità di verbalizzazione
Per espressa previsione normativa, la disciplina del regime delle preclusioni si estende anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa.
Si tratta, in particolare, di atti e documenti richiesti; dunque, esaminati dagli ispettori del lavoro ai fini di verifica previdenziale e/o assicurativa.
Sotto tale profilo, il Libro Unico del Lavoro (LUL), per la complessità dei suoi contenuti, rappresenta uno dei documenti il cui esame potrebbe determinare una preclusione in materia previdenziale ed assicurativa laddove – a fronte di una richiesta di esibizione non adeguatamente esplicitata in relazione alle finalità dell’indagine – venisse adottato, al termine degli accertamenti, un verbale che contesti solo alcune omissioni contributive che il datore di lavoro provvedesse a regolarizzare.
In altri termini, la richiesta del Libro Unico esplicitamente finalizzata al controllo del rispetto dei tempi di riposo o delle ferie non preclude l’esame del medesimo documento e le conseguenti eventuali contestazioni nell’ambito di una successiva ispezione che abbia ad oggetto la verifica, ai fini della corretta determinazione dell’imponibile previdenziale, delle indennità di trasferta, dei premi, della consistenza della prestazione lavorativa in termini di orario e relativa retribuzione o del rispetto dei minimi contrattuali previsti dal CCNL.
In ragione di ciò, l’INL ritiene opportuno che nel verbale di primo accesso venga specificato l’oggetto dell’accertamento ispettivo, quantomeno in ordine alle finalità di verifica riportando – a titolo esemplificativo – la seguente dicitura:
- “la presente verifica è finalizzata esclusivamente al controllo della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro e/o all’esame dei profili previdenziali e/o assicurativi in relazione al periodo dal ___ al _____”.
Sul punto, si ricorda che - qualora emergano ulteriori profili da approfondire - sarà sempre possibile ampliare l’oggetto dell’indagine ispettiva con riferimento all’ambito, al periodo o alle posizioni lavorative esaminate, formalizzando le necessarie ulteriori richieste documentali mediante notifica di un verbale interlocutorio. Quindi, anche un accertamento avente ad oggetto, inizialmente, la verifica della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, potrà essere esteso ad ulteriori aspetti previdenziali – diversi da quelli direttamente conseguenti alla verifica amministrativa – che andranno esplicitati nel verbale interlocutorio, anche in relazione all’esame del LUL già acquisito.
Il verbale unico di conclusione degli accertamenti dovrà, infine, riportare l’indicazione puntuale degli atti e documenti esaminati in relazione alle finalità dell’accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori interessati e al periodo oggetto di verifica, anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle verbalizzazioni precedenti.
- eDotto.com – Edicola del 24 gennaio 2019 - Le novità della Legge di Bilancio in materia di ispezione del lavoro – Seppoloni
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