Isopensione, rileva la speranza di vita ISTAT
Pubblicato il 28 settembre 2021
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Gli adeguamenti effettivi legati alla speranza di vita hanno impatto anche sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione. In particolare, per il biennio 2021-2022, per coloro che hanno avuto accesso agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (cd. isopensione), entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni, a prescindere da quale sia stata la data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle suddette prestazioni.
A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 142 del 27 settembre 2021.
Isopensione, incrementi prospettici della speranza di vita
Poiché l’accesso a tali prestazioni può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento della pensione (con l’isopensione l’uscita è anticipata fino a 7 anni), in sede di determinazione della data di pensionamento, l’istituto utilizza gli incrementi prospettici. Ciò può portare ad avere una decorrenza, certificata sulla base delle stime della speranza di vita effettuata in un periodo più remoto, non coincidente con quella determinata in sede di liquidazione della pensione, che tiene conto, invece, degli effettivi incrementi.
Solo l’emanazione dei decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l’incremento della speranza di vita per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2023.
Resta ferma la possibilità per i titolari delle prestazioni in argomento di avvalersi – avendone maturato i prescritti requisiti di età, contribuzione e finestra di accesso e anche prima della scadenza della prestazione inizialmente stabilita e comunicata con il provvedimento di liquidazione della prestazione stessa – di qualunque altra tipologia di accesso a pensione (quota 100, cumulo, totalizzazione, opzione donna, ecc.), indipendentemente dalla tipologia di pensione alla quale era stata inizialmente riferita la prestazione di accompagnamento a pensione.
Isopensione, presentazione delle domande
Per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, a seguito delle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita successive alla cessazione del rapporto di lavoro, viene conseguentemente modificata la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni e della contribuzione correlata eventualmente dovuta.
L’INPS provvederà pertanto all’erogazione delle prestazioni in relazione alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Nello specifico, per il biennio 2021-2022, in conseguenza del sopracitato decreto, l’isopensione è dovuta fino alla data di maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi) ovvero fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi).
La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti.
Isopensione, titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà
Con riferimento ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, l’INPS fa riserva di fornire successive istruzioni, nel caso in cui i competenti Comitati amministratori assumano sulla tematica in oggetto specifiche determinazioni. In assenza di tali determinazioni, si conferma la facoltà del lavoratore in esodo di usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita.
Nel caso di anticipo della scadenza, la Struttura territoriale competente alla gestione dell’assegno straordinario avrà cura di inserire nel “Portale delle prestazioni atipiche” le rate di prestazione di accompagnamento a pensione, eventualmente corrisposte nelle more della liquidazione della pensione, utilizzando le modalità illustrate nel manuale operativo pubblicato sul medesimo Portale.
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