Iscrizione ipotecaria illegittima se la precedente è sufficiente a garantire il credito del Fisco

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Se la precedente iscrizione di ipoteca è sufficiente a garantire il credito vantato, non è necessaria una successiva misura cautelare. Anzi la seconda ipoteca è da ritenersi illegittima se iscritta su un diverso immobile di proprietà del contribuente, nei confronti del quale l’agente della riscossione ha già acceso una precedente azione cautelare per un valore tale da tutelare l’intera somma dovuta.

Questo il principio sancito dalla Ctr Puglia, con la sentenza n. 10/10/12, che conferma la decisione già emessa dai giudici della Commissione provinciale.

La società, che si era vista oggetto di una duplice misura cautelare, ha presentato ricorso contro la seconda iscrizione ritenendola illegittima, dato che già dalla prima iscrizione ipotecaria la garanzia adottata dall’agente della riscossione era risultata più che sufficiente a coprire l’intero debito dovuto.

Il ricorso è stato accolto nei due gradi di giudizio, con la Ctr che ha confermato la decisione di annullamento della seconda iscrizione ipotecaria ritenendo fondata l’eccezione della società, che aveva sottolineato come la misura cautelare impugnata “avrebbe dovuto essere limitata ad uno solo dei suoi beni immobili, il cui valore ben poteva garantire, come da perizia giurata, la pretesa erariale”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - La seconda ipoteca non è giustificata - Carnimeo

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